(massima n. 1)
L'omessa notifica dell'impugnazione di cui all'art. 584 c.p.p. non dà luogo a nullità di ordine generale e neppure a decadenza dall'impugnazione medesima, in quanto non compresa tra le cause di inammissibilità previste dall'art. 591 c.p.p. Il giudice del gravame è, però, tenuto a trasmettere gli atti alla cancelleria del giudice a quo perché si proceda alle dovute notificazioni, qualora accerti che l'impugnazione non è stata notificata e non gli risulti aliunde che la parte, alla quale sarebbe spettata la notificazione, abbia avuto conoscenza dell'atto di impugnazione.