(massima n. 2)
La mancanza di motivazione dell'ordinanza de libertate configura una nullità, che, riguardando un bene di assoluta rilevanza costituzionale (artt. 13 e 111 Cost.) come la libertà delle persone, riveste carattere assoluto e non è perciò sanabile dal giudice di appello. Laddove, infatti, la motivazione manchi del tutto non si tratta di completarla o integrarla o di sostituirla — il che rientra nei poteri del giudice d'appello — ma sibbene di sostituirsi al primo giudice, redigendo la motivazione al suo posto e privando, oltretutto, l'imputato di un grado del giudizio de libertate. In tal caso il giudice, avvalendosi del potere conferitogli dall'art. 185 c.p.p., deve dichiarare la nullità del provvedimento per inesistenza della motivazione, richiesta a pena di nullità, e trasmettere gli atti al giudice a quo.