(massima n. 1)
Il tribunale della libertà che rilevi una nullità assoluta nell'ordinanza impositiva della misura non può, dopo aver dichiarato la nullità, emettere d'ufficio un nuovo provvedimento restrittivo, in applicazione del principio stabilito dall'art. 185 n. 2 c.p.p. sulla rinnovazione degli atti nulli, trattandosi di un atto estraneo ai suoi poteri.