(massima n. 1)
Benché l'art. 623 del vigente codice di rito non preveda espressamente l'ipotesi di annullamento da parte della Corte di cassazione, con rinvio al giudice di primo grado per effetto di nullitą assolute, al pari dell'art. 543, n. 6 c.p.p. abrog., la possibilitą di una siffatta pronuncia si desume sia dalla relazione al progetto preliminare, che giudica «superflua, quanto al giudizio di cassazione, un'apposita disciplina dell'annullamento con rinvio per le ipotesi di nullitą», sia dal complesso delle norme che regolano il regime delle nullitą, e, in particolare, dagli artt. 179, 185, terzo comma e 569, quarto comma c.p.p.