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Articolo 121 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 04/10/2024]

Memorie e richieste delle parti

Dispositivo dell'art. 121 Codice di procedura penale

1. In ogni stato e grado del procedimento le parti e i difensori possono presentare al giudice memorie [419] o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria(1).

2. Sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede senza ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di legge [299, 398, 440, 478], entro quindici giorni.

Note

(1) L'assenza di riferimenti normativi conduce a concludere che non sussiste quindi un obbligo generale di comunicare le richieste e le memorie alle altre parti.

Ratio Legis

La norma in esame mira a garantire il c.d. ius postulandi in capo alle parti, ovvero il potere di presentare memorie e richieste scritte al giudice in ogni stato e grado del procedimento, nonchè il suo corretto funzionamento.

Spiegazione dell'art. 121 Codice di procedura penale

Gli articoli 121, 122 e 123 disciplinano alcuni poteri accordati alle parti (tra cui il pubblico ministero).

La norma in esame tratta del c.d. ius postulandi, ovvero il diritto delle parti (e dei loro difensori) di poter presentare in ogni stato e grado del processo memorie e richieste scritte al giudice. Nonostante la lettera delle norma non contenga esplicitamente il riferimento alla persona indagata ed alla persona offesa, non vi è dubbio che tale diritto sia accordato anche a loro, e questo per via dell'articolo 61, nonché dell'articolo 90.

Per quanto concerne le sole richieste, il comma 2 impone al giudice di provvedere su di esse entro quindici giorni dalla ricezione, con una previsione generale di elevata pregnanza sistematica, anche se il termine non è chiaramente di natura perentoria. L'obbligo scatta solamente in caso di richiesta ritualmente formulata, escludendosi quindi l'obbligo di riscontro nei casi in cui il richiedente non sia legittimato, nel caso in cui la richiesta non sia presentata in cancelleria o si sia verificata una decadenza.

Non essendo specificato, non è fatto obbligo alle parti depositanti le richieste e documenti di comunicare tale deposito alle altre parti del processo.

Massime relative all'art. 121 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 18385/2018

L'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge, ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive che devono essere esaminate dal giudice cui vengono rivolte, a meno che contengano la mera ripetizione di difese già svolte o siano inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio.

Cass. pen. n. 14975/2018

L'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive.

Cass. pen. n. 44419/2015

In tema di giudizio abbreviato, il difensore, a norma degli artt. 233 e 121 cod. proc. pen., può depositare memorie ed allegare consulenze tecniche di parte in ogni stato e grado del procedimento, anche se vi è già stata l'ammissione del rito alternativo, ne consegue che l'omessa valutazione di tali atti, pur non essendo causa di nullità della sentenza, può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive. (In motivazione, la Corte ha censurato l'omessa motivazione relativamente ai rilievi sulle modalità di assunzione della testimonianza del minore vittima di abusi sessuali, contenuti in una consulenza psicologica che la difesa aveva chiesto di produrre dopo l'instaurazione del rito abbreviato).

Cass. pen. n. 3200/2015

Nel giudizio di impugnazione, la presentazione di una memoria, in luogo dei motivi aggiunti, non preclude l'illustrazione e la cognizione dei motivi già dedotti e delle questioni rilevabili d'ufficio.

Cass. pen. n. 40187/2014

In tema di adesione del difensore all'astensione proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, la relativa dichiarazione può essere trasmessa a mezzo telefax alla cancelleria del giudice procedente, dovendo applicarsi la norma speciale contenuta nell'art. 3, comma secondo, del vigente codice di autoregolamentazione, secondo la quale l'atto contenente la dichiarazione di astensione può essere "trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero". (In motivazione, la S.C. ha precisato che tale soluzione appare imposta non solo da un'interpretazione letterale della norma, che non richiede l'adozione di forme particolari per la comunicazione o il deposito, ma anche da un'interpretazione adeguatrice e sistematica, più rispondente all'evoluzione del sistema di comunicazioni e notifiche, oltre che alle esigenze di semplificazione e celerità richieste dal principio della ragionevole durata del processo).

Cass. pen. n. 9030/2014

La richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato o del difensore, inviata a mezzo telefax in cancelleria, non è irricevibile né inammissibile; peraltro, l'utilizzo di tale irregolare modalità di trasmissione comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi in sede di impugnazione dell'omesso esame della sua richiesta, di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente.

Cass. pen. n. 7058/2014

Alle parti private non è consentito effettuare comunicazioni e notificazioni nel processo penale mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata.

Cass. pen. n. 269/2014

L'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, ma può influire sulla congruità e correttezza logico - giuridica della motivazione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive.

La facoltà di presentare al giudice memorie o richieste scritte in ogni stato e grado del procedimento, in mancanza di diversa previsione, deve ammettersi anche nell'ambito del procedimento "de plano" per la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di ricusazione per manifesta infondatezza avanzata dall'imputato nei confronti dei componenti il collegio.

Cass. pen. n. 21602/2013

È inammissibile l'istanza di rinvio dell'udienza per concomitante impegno del difensore trasmessa via fax, stante la previsione di cui all'art. 121 c.p.p., che stabilisce l'obbligo per le parti di presentare le memorie e le richieste rivolte al giudice mediante deposito in cancelleria, mentre il ricorso al telefax è riservato ai funzionari di cancelleria ai sensi dell'art. 150 del codice di rito.

Cass. pen. n. 3986/2012

Il parere "pro veritate" allegato all'atto di appello equivale ad una consulenza tecnica di parte e, come tale, spetta al giudice valutarlo ed eventualmente utilizzarlo ai fini della decisione, anche in mancanza del previo esame del consulente allorchè le parti non ne abbiano contestato il contenuto.

Cass. pen. n. 602/2012

È priva di efficacia la rinuncia al gravame in sede di legittimità, sottoscritta dal difensore all'uopo delegato dall'interessato, proposta via fax, non seguito dalla spedizione dell'originale via posta o mediante altro sistema idoneo a garantirne l'autenticità della provenienza, considerato che l'art. 121 c.p.p. statuisce l'obbligo per le parti di presentare le memorie e le richieste al giudice mediante deposito in cancelleria mentre il ricorso al telefax, quale forma particolare di notificazione, è riservato dall'art. 150 del codice di rito ai funzionari di cancelleria.

Cass. pen. n. 34531/2007

Gli argomenti esposti in una memoria presentata ai sensi dell'art. 121 c.p.p. possono essere disattesi anche per implicito dal giudice.

Cass. pen. n. 789/2004

In tema di notificazioni, per i privati e i difensori non c'è alternativa alla adozione delle forme espressamente previste dalla normativa processuale, costituita dall'art. 121 c.p.p., che stabilisce che le memorie e le richieste delle parti devono essere presentate al giudice per iscritto mediante deposito in cancelleria. L'art. 150 c.p.p., che contempla l'uso di forme particolari, quali il telefax, indica nei funzionari di cancelleria gli unici soggetti abilitati ad avvalersene. Ne deriva che il mezzo in questione non può essere utilizzato per chiedere il rinvio dell'udienza.

Cass. pen. n. 8112/2003

In tema di misure cautelari reali, qualora il decreto di sequestro preventivo notificato all'indagato sia viziato da nullità per il difetto di tempestiva comunicazione della nomina del difensore d'ufficio, ex art. 369 bis c.p.p., il termine per far valere detta nullità - azionabile dalla parte, ex artt. 180 e 182 c.p.p., a pena di decadenza prima del compimento dell'atto o, quando ciò non sia possibile, immediatamente dopo - non si pone in relazione al necessario compimento di un successivo atto cui intervenga la stessa parte o il difensore, con la conseguenza che essa, nella specie, non può essere fatta valere in sede di giudizio di riesame, in quanto può ben essere dedotta anche al di fuori dell'espletamento di specifici atti, mediante lo strumento delle memorie o richieste che, ex art. 121 c.p.p., possono essere inoltrate in ogni stato e grado del procedimento.

Cass. pen. n. 1623/1999

L'opposizione alla richiesta di archiviazione non rientra tra le impugnazioni, cui sia applicabile l'art. 583 capoverso c.p.p., ma costituisce l'espressione specifica di quella facoltà conferita in via generale dall'art. 121 primo comma c.p.p. Ne consegue che l'opposizione deve pervenire nella cancelleria del giudice entro il termine di 10 giorni dall'avviso alla parte offesa, e che è legittima la pronuncia di archiviazione intervenuta de plano, appena trascorso quel termine senza che l'opposizione sia stata depositata in cancelleria.

Cass. pen. n. 146/1997

In materia di ricorso dell'indagato avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di decreto di sequestro preventivo, legittimato a presentare memorie è il pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (tribunale) e non quello presso la pretura.

Cass. pen. n. 4078/1996

Nell'udienza camerale disposta a seguito di opposizione all'archiviazione, il giudice non ha alcun obbligo di procedere all'esame della parte interessata. La necessità di procedere a tale incombente è rimessa esclusivamente al suo discrezionale apprezzamento. Quando perciò siano presenti i difensori dell'indagato e dell'opponente e questi abbiano illustrato le rispettive posizioni, nessuna nullità può essere dedotta per non avere il Gip proceduto all'audizione dei loro assistiti. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha rilevato che nel caso particolare non risultava nel verbale di udienza nessuna esplicita richiesta in tal senso, ma ha affermato che essa non sarebbe comunque vincolante per il giudice e che la facoltà di presentare memorie al giudice, prevista dall'art. 121 c.p.p., esclude ogni possibile violazione dei diritti di difesa rilevante ai sensi dell'art. 179 c.p.p.).

Cass. pen. n. 3284/1996

La parte privata che, per presentare un'istanza al giudice che procede, si serva di un mezzo tecnico non preso in considerazione dalla legge, assume il rischio dell'intempestività con cui l'atto può pervenire a conoscenza del giudice cui è indirizzato; la trasmissione mediante messaggio inoltrato via telefax non può equivalere, infatti, al deposito nella cancelleria previsto dall'art. 121 c.p.p., sicché il momento in cui l'atto perviene nell'apparecchiatura ricevente, pur predisposta dall'ufficio giudiziario funzionalmente alle proprie esigenze organizzative, non può essere considerato come quello in cui il giudice ne ha potuto prendere conoscenza. (In applicazione di detto principio la Corte ha ritenuto irrilevante che il telefax con il quale il difensore aveva segnalato il legittimo impedimento dell'imputato fosse pervenuto nella cancelleria del giudice del dibattimento in orario antecedente all'udienza, posto che il collegio era stato posto a conoscenza del messaggio solo dopo la trattazione della causa).

Cass. pen. n. 675/1996

In materia di riesame o di appello in materie di misure cautelari legittimato a partecipare al procedimento camerale è il Procuratore della Repubblica presso il tribunale e non quello presso il giudice della sede che ha emesso il provvedimento impugnato. Ne consegue che le memorie di cui all'art. 127 comma 2 c.p.p. (richiamato dagli artt. 309 e 310 stesso codice) possono essere presentate soltanto dal predetto P.M. legittimato a partecipare al procedimento e non già da quello che aveva richiesto la misura al Gip.

Cass. pen. n. 1662/1995

Il pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento, cui spetta la comunicazione dell'atto di impugnazione ex art. 584 c.p.p., può non solo proporre l'appello (anche incidentale) o il ricorso per cassazione, ma anche presentare una memoria per contrastare le tesi delle parti private, in virtù dell'art. 121 c.p.p. Siffatta norma, invero, riconosce a tutte le parti il potere di contraddire.

Cass. pen. n. 3507/1994

Qualora la parte non denunci di fatto alcun conflitto, ma si limiti a sollecitare il giudice affinché crei esso stesso la situazione di conflitto contestando la competenza attribuitagli da altro giudice, il giudice, se non ritenga di sollevare esso stesso conflitto ex art. 30, comma 1, c.p.p., non deve trasmettere ai sensi del successivo comma di tale articolo la denunzia e gli atti necessari alla Corte di cassazione, ma deve considerare l'atto di parte alla stregua di una comune eccezione di competenza ovvero di una generica richiesta formulata ai sensi dell'art. 121 c.p.p. provvedendo di conseguenza.

Cass. pen. n. 1599/1993

Nel vigente codice di procedura difetta l'espressa previsione di un termine entro il quale il giudice è tenuto a provvedere sulla richiesta di emissione di una misura cautelare avanzata dal pubblico ministero. Se si volesse, poi, fare richiamo alla disposizione di carattere generale di cui all'art. 121, secondo comma, c.p.p., secondo cui il giudice deve emettere il proprio provvedimento entro quindici giorni dalla richiesta, non essendo tale termine sanzionato da nullità, in quanto meramente ordinatorio, la relativa inosservanza sarebbe priva di conseguenze di carattere processuale.

Cass. pen. n. 10918/1992

I pareri espressi dai consulenti di parte a mezzo di memoria scritta presentata a norma degli artt. 233 e 121 c.p., possono essere letti in udienza e possono essere utilizzati ai fini della decisione anche in mancanza del previo esame del consulente qualora le parti non ne abbiano contestato il contenuto ed il giudice abbia ritenuto superfluo di disporre sostitutivamente una perizia.

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Consulenze legali
relative all'articolo 121 Codice di procedura penale

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Anonimo chiede
martedì 01/10/2024
“Spett.le Brocardi.it

L’imputato ha ricevuto la comunicazione di avviso dell’udienza presso la Corte di Cassazione Penale tramite del proprio difensore di fiducia.

L’imputato non richiederà la trattazione in pubblica udienza, pertanto il parere in oggetto si riferirà al caso in cui tutte le parti le parti (l’Agenzia delle Entrate non si è costituita come parte civile) non richiederanno la trattazione in pubblica udienza.

Orbene, nel tempo trascorso dalla data di impugnazione della sentenza di Appello e la comunicazione dell’udienza in Cassazione, non sono emersi nuovi motivi che giustifichino la presentazione di una memoria (conclusiva) prima della udienza, salvo se del caso, la facoltativa replica scritta alla requisitoria conclusiva del Procuratore Generale.

Chiedo se il mancato invio della facoltativa memoria ex art. 121 c.p.p. (conclusionale) da parte dell’imputato possa essere considerato pregiudizievole dal Giudice di legittimità.

Chiedo inoltre se la mancata replica alla requisitoria conclusiva del Procuratore Generale, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso o la sua infondatezza, possa essere ritenuta pregiudizievole per l’imputato.

In definitiva chiedo se è auspicabile invece trasmettere una memoria ex art. 121 c.p.p. (conclusionale), per ribadire la richiesta dell’accoglimento del gravame intesa come partecipazione attiva e cosciente al processo.

Infatti, tale memoria (conclusionale) dell’imputato se ritenuta opportuna, si limiterebbe a riprodurre quanto già ampiamente e circostanziatamente esposto nel ricorso, non essendo emerse, come detto, ulteriori argomentazioni sulle questioni di fatto e di diritto trattate nell'atto di impugnazione, il che tale memoria (conclusionale), comporterebbe soltanto un effetto ridondante rispetto al ricorso stesso.

In attesa del Vostro parere porgo Cordiali saluti.”
Consulenza legale i 06/10/2024
Come già paventato nella richiesta di parere, l’omesso esercizio del diritto al deposito della memoria ex art. 121 c.p.p. e/o delle controdeduzioni avverso la requisitoria del Procuratore Generale non hanno alcun effetto pregiudizievole sulla situazione dell’imputato.

Di solito la memoria serve per evidenziare alcune questioni che non si è avuto modo di approfondire nel ricorso e/o per rilevare determinate circostanze apprese successivamente al ricorso che, sebbene non possano essere formalmente accluse al fascicolo, è bene che il giudici sappiano anche per meglio orientare la loro decisione (si pensi anche, ad esempio, a un mutamento giurisprudenziale favorevole).

Se quindi, come si afferma nella richiesta di parere, l’ipotetica memoria si ridurrebbe a una mera replica dei motivi di ricorso è meglio evitarne il deposito. Diversamente, infatti, si appesantirebbe inutilmente il fascicolo e non si sortirebbe alcun effetto positivo.

N. M. chiede
lunedì 25/09/2023
“Sono parte lesa in un procedimento per cui lo scorso undici luglio si è tenuto l'ultima udienza in Camera di consiglio, a conclusione della quale il Giudice si è riservato di esaminare il fascicolo in oggetto dopo le ferie.
A conclusione dell'udienza, nella stessa aula, ho depositato al Cancelliere una mia memoria, ma non mi ha rilasciato una ricevuta. Quando, qualche settimana dopo, mi sono recato in Cancelleria per avere copia della mia memoria, il Cancelliere mi ha risposto che il fascicolo l'aveva il Giudice e pertanto non mi poteva lasciare la ricevuta.
Con la presente chiedo:
= se, mentre il Giudice sta esaminando il fascicolo, posso depositare una mia memoria in cancelleria, anche per fare conoscere il mio nuovo indirizzo di posta certificata, con la quale posso ricevere la decisione del Giudice;
= se è giustificato il Cancelliere che mi ha lasciato ricevuta alla mia memoria, né nel corso dell'udienza e nemmeno in Cancelleria perché il fascicolo lo sta esaminando il Giudice.”
Consulenza legale i 28/09/2023
Prima di rispondere al parere occorre fare un po’ di chiarezza sul deposito in generale.

Il deposito di memorie e, in genere, di altri documenti può avvenire in diversi modi:

1. mediante deposito in cancelleria;
2. in udienza.

A seconda dei casi, la “ricevuta” del deposito varia:

1. quando si deposita in cancelleria la ricevuta non viene data, a meno che il soggetto non la chieda espressamente e, a tal fine, è tenuto a portarsi dietro una copia dell’atto depositato su cui il cancelliere appone un timbro (che reca la dicitura “depositato il…” previo pagamento dei diritti di cancelleria che si sostanziano in una marca da bollo di euro 3,92);
2. quando invece il deposito avviene in udienza, il cancelliere non rilascia mai una ricevuta perché del deposito viene dato atto nel verbale d’udienza che quindi “attesta” l’avvenuto deposito.


Il caso di specie pone dunque diverse criticità:

1. è molto strano che il cancelliere abbia accettato una memoria alla fine dell’udienza. Se lo ha fatto, comunque, è giusto che non sia stata data la ricevuta (in quanto è presumibile che non fosse stata corrisposta la marca da bollo da 3.92 per avere l’attestazione di avvenuto deposito). E’ parimenti giusto che del deposito non sia stato fatto cenno del verbale essendo lo stesso intervenuto alla fine dell’udienza, dunque a verbale chiuso;
2. il fatto che il cancelliere non abbia dato una ricevuta “postuma” non è anomalo e può dipendere da varie ragioni:
2.1. non era stata ancora portata la marca da bollo e la copia della memoria;
2.2. il cancelliere non era in grado di controllare il deposito della memoria atteso che il fascicolo era nelle mani del giudice;
2.3. la ricevuta postuma in genere non si dà mai.

Parlando invece in generale, va detto che il deposito di memorie è sempre garantito ( cfr. art. 121 c.p.p.) ma, per le udienze camerali, tale deposito deve essere effettuato almeno 5 giorni prima l’udienza in questione.
Quindi, nel caso di specie, la memoria può esser sempre depositata, ma essendo tale deposito intervenuto in modo tardivo, il giudice è libero di non valutare l’atto depositato.

Si noti comunque che se l’intenzione è solo quella di rendere noto alla cancelleria un nuovo domicilio, anche digitale, lo strumento per fare ciò non è la memoria, ma una semplice elezione di domicilio da comunicare in cancelleria del giudice che procede.

Anonimo chiede
martedì 12/10/2021 - Lazio
“Spett.le Brocardi.it
Sono a chiedere il seguente parere.

Alla penultima udienza dibattimentale, l’imputato ha acconsentito alla richiesta del Giudice e del P.M. di essere sottoposto nella successiva e ultima udienza dibattimentale all’ esame ex art. 503 comma 2, c.p.p.

La domanda è: nella suddetta ultima udienza dibattimentale, l’imputato può immediatamente prima del suo esame, - a) chiedere l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento di una memoria difensiva ex artt. 190 e 495 comma 2 c.p.p. –b) e, contestualmente prima di rispondere alle domande dell’esame, richiedere ed ottenere di fare dichiarazioni spontanee (ex art. 494c.p.p.) anche in merito a quanto descritto nella memoria appena depositata ?

Cordiali saluti”
Consulenza legale i 15/10/2021
La risposta è positiva a entrambe le domande.

Quanto alla memoria difensiva, la disposizione codicistica corretta è quella di cui all’art. 121 c.p.p. stando alla quale le parti possono presentare memorie in ogni stato e grado del procedimento. Esistono alcune limitazioni temporali con riferimento ad alcuni riti ma non si tratta del caso di specie in considerazione del fatto che la memoria verrebbe depositata nel corso del dibattimento ordinario.

Quanto, invece, alle dichiarazioni spontanee, il tenore dell’art. 494 c.p.p. è chiaro nell’affermare che l’imputato ha sempre tale facoltà, in qualsiasi stato e grado del procedimento.

Per un miglior ordine si consiglia, dunque:

- di depositare, prima dell’esame testimoniale, la memoria difensiva ed esplicarla attraverso le dichiarazioni spontanee;
- A valle di tale attività si può procedere alla sottoposizione ad esame.

Maria P. D. chiede
venerdì 17/02/2017 - Lombardia
“Buongiorno,considerando che l'art.2 del D.lgs. 274/2000 dice che nel procedimento davanti al giudice di pace, per tutto cio' che non e' previsto dal presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel codice di procedura penale....la parte civile che è stata appellata,e che alcuni mesi dopo aver ricevuto la comunicazione è entrata in possesso di nuove prove contro le argomentazioni della parte penale dell'appello,potrebbe depositarle avvalendosi dell'art.121 c.p.p. ovvero " In ogni stato e grado del procedimento le parti e i difensori possono presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria."
Magari allegando alla memoria anche una denuncia che è stata fatta sulla base delle prove ottenute,per esempio una denuncia di falsa testimonianza nei confronti dei testi della controparte,più precedente documentazione.
Se no,nella pratica,quale alternativa?
Grazie mille!
Distinti saluti.”
Consulenza legale i 23/02/2017
Il procedimento penale dinanzi al Giudice di Pace è regolato dal d.lgs. n. 274/2000 e dalle norme compatibili ed applicabili del codice di procedura penale.

In particolare, per ciò che concerne l’appello, l’art. 39 afferma che la cognizione appartiene al tribunale monocratico: pertanto, per tutto il resto, si ritengono applicabili gli artt. 593 – 605 c.p.p.

Ciò detto, nel caso di specie pare applicabile più l’art. 603 c.p.p. dell’art. 121 c.p.p. Il primo, infatti, regolamenta le c.d. nuove prove in appello, che possono essere richieste affinché il Giudice del secondo grado disponga la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale laddove siano prove nuove sopravvenute o scoperte dopo il primo grado (secondo comma dell'art. 603 citato).

La giurisprudenza ha affermato che, con riguardo alle nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, alla richiesta di rinnovazione è legittimata ciascuna delle parti, e quindi anche la parte non appellante, che ben può avere interesse a vedere rafforzata la statuizione di primo grado (favorevole) proprio attraverso l'acquisizione della nuova prova (C. Cass., sez. V, 15/10/2008 n. 41306).

E così, tanto le nuove prove che sono state da Lei scoperte dopo il primo grado, quanto la denuncia per falsa testimonianza contro alcuni testi di controparte (si presume della difesa) ben possono entrare a far parte del giudizio di secondo grado.

Al più, trattandosi di prove documentali, possono essere inserite nei motivi di appello oppure può essere richiesta l’acquisizione in udienza – con il consenso delle altre parti.

Il giudice dovrà pertanto disporre l'acquisizione delle prove richieste dalla parte, con i limiti previsti per l'ammissione nel giudizio di primo grado, escludendo le prove vietate o manifestamente superflue o irrilevanti (ai sensi degli artt. 190 e 190 bis c.p.p.) – così C. Cass., sez. I, 7/10/2010 n. 39663).



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