Cass. pen. n. 37779/2025
Nel giudizio instaurato a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen., il pubblico ministero presso il giudice che ha rimesso la questione alla Corte di cassazione non è legittimato alla presentazione di memorie ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., in quanto riveste la qualifica di parte del procedimento il solo Procuratore Generale presso la Suprema Corte. (Dichiara competenza, Tribunale Genova, 20/05/2025)
Cass. pen. n. 7044/2025
È inammissibile l'istanza di rinvio del processo per legittimo impedimento del difensore, avanzata direttamente in udienza e documentata mediante fotocopia di un certificato medico, posto che l'art. 121 cod. proc. pen. richiede che le memorie e le richieste rivolte al giudice siano presentate dalle parti con deposito in cancelleria, senza possibilità di produrre fotocopie con riserva di esibizione dell'originale, ostandovi la necessità di un'immediata decisione giudiziale, incidente sul prosieguo delle attività processuali, alla stregua degli atti prodotti "hic et nunc". (Dichiara inammissibile, Corte Appello Napoli, 22/03/2024)
Cass. pen. n. 5096/2024
Il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura cautelare non è legittimato alla presentazione di memorie ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. nel giudizio di cassazione. (Annulla senza rinvio, Trib. Libertà Catanzaro, 19/07/2023)
Cass. pen. n. 33435/2023
In tema di giudizio abbreviato, la consulenza tecnica di parte non può essere introdotta e acquisita ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. dovendosi includere nella nozione di "memoria" l'atto di parte che ha contenuto meramente ricognitivo e valutativo di elementi di prova già a disposizione del giudice. (Annulla in parte senza rinvio, Corte Appello Napoli, 10/06/2022)
Cass. pen. n. 22302/2020
La richiesta di incidente di esecuzione può essere recapitata a mezzo di posta ordinaria, tuttavia resta a carico del proponente ogni eventuale conseguenza derivante dai vizi formali dell'atto - con particolare riguardo all'identificazione del mittente e alla corretta individuazione dell'ufficio destinatario - e dallo strumento prescelto. (In motivazione la Corte ha chiarito che l'invio della richiesta a mezzo posta, costituisce una modalità irrituale di presentazione dell'atto, idonea ad attivare il meccanismo processuale di cui all'art. 121 cod. proc. pen., con decorrenza, ai fini processuali, dalla data di ricezione da parte della cancelleria del giudice competente e non da quella di spedizione). (Annulla con rinvio, Tribunale Milano, 20/09/2019)
Cass. pen. n. 10968/2018
Nel giudizio di appello, la consulenza tecnica non può essere introdotta ed acquisita come memoria ex art. 121 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione dei giudici di merito di non prendere in considerazione il contributo del consulente di parte, contenuto in una "memoria tecnica" allegata all'atto di appello, in assenza di richiesta di rinnovazione istruttoria). (Dichiara inammissibile, Corte Appello Torino, 31/01/2018)
Cass. pen. n. 29845/2018
In tema di prove, il parere che il consulente tecnico di parte abbia rassegnato in una memoria è acquisibile secondo le forme di cui all'art. 121 cod. proc. pen. solo quando si limiti ad esporre argomentazioni di carattere tecnico sul significato probatorio di dati processuali già presenti in atti, e non anche quando, trasmodando in una vera e propria consulenza tecnica, sia volto ad introdurre in giudizio un autonomo accertamento, idoneo, come tale, ad eludere le regole del contraddittorio sulla prova. (Rigetta, Corte Assise Appello Catania, 18/11/2016)
Cass. pen. n. 18385/2018
L'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge, ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive che devono essere esaminate dal giudice cui vengono rivolte, a meno che contengano la mera ripetizione di difese già svolte o siano inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio.
Cass. pen. n. 14975/2018
L'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive.
Cass. pen. n. 44419/2015
In tema di giudizio abbreviato, il difensore, a norma degli artt. 233 e 121 cod. proc. pen., può depositare memorie ed allegare consulenze tecniche di parte in ogni stato e grado del procedimento, anche se vi è già stata l'ammissione del rito alternativo, ne consegue che l'omessa valutazione di tali atti, pur non essendo causa di nullità della sentenza, può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive. (In motivazione, la Corte ha censurato l'omessa motivazione relativamente ai rilievi sulle modalità di assunzione della testimonianza del minore vittima di abusi sessuali, contenuti in una consulenza psicologica che la difesa aveva chiesto di produrre dopo l'instaurazione del rito abbreviato).
Cass. pen. n. 3200/2015
Nel giudizio di impugnazione, la presentazione di una memoria, in luogo dei motivi aggiunti, non preclude l'illustrazione e la cognizione dei motivi già dedotti e delle questioni rilevabili d'ufficio.
Cass. pen. n. 40187/2014
In tema di adesione del difensore all'astensione proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, la relativa dichiarazione può essere trasmessa a mezzo telefax alla cancelleria del giudice procedente, dovendo applicarsi la norma speciale contenuta nell'art. 3, comma secondo, del vigente codice di autoregolamentazione, secondo la quale l'atto contenente la dichiarazione di astensione può essere "trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero". (In motivazione, la S.C. ha precisato che tale soluzione appare imposta non solo da un'interpretazione letterale della norma, che non richiede l'adozione di forme particolari per la comunicazione o il deposito, ma anche da un'interpretazione adeguatrice e sistematica, più rispondente all'evoluzione del sistema di comunicazioni e notifiche, oltre che alle esigenze di semplificazione e celerità richieste dal principio della ragionevole durata del processo).
Cass. pen. n. 9030/2014
La richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato o del difensore, inviata a mezzo telefax in cancelleria, non è irricevibile né inammissibile; peraltro, l'utilizzo di tale irregolare modalità di trasmissione comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi in sede di impugnazione dell'omesso esame della sua richiesta, di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente.
Cass. pen. n. 7058/2014
Alle parti private non è consentito effettuare comunicazioni e notificazioni nel processo penale mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata.
Cass. pen. n. 269/2014
L'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, ma può influire sulla congruità e correttezza logico - giuridica della motivazione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive.
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La facoltà di presentare al giudice memorie o richieste scritte in ogni stato e grado del procedimento, in mancanza di diversa previsione, deve ammettersi anche nell'ambito del procedimento "de plano" per la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di ricusazione per manifesta infondatezza avanzata dall'imputato nei confronti dei componenti il collegio.
Cass. pen. n. 21602/2013
È inammissibile l'istanza di rinvio dell'udienza per concomitante impegno del difensore trasmessa via fax, stante la previsione di cui all'art. 121 c.p.p., che stabilisce l'obbligo per le parti di presentare le memorie e le richieste rivolte al giudice mediante deposito in cancelleria, mentre il ricorso al telefax è riservato ai funzionari di cancelleria ai sensi dell'art. 150 del codice di rito.
Cass. pen. n. 3986/2012
Il parere "pro veritate" allegato all'atto di appello equivale ad una consulenza tecnica di parte e, come tale, spetta al giudice valutarlo ed eventualmente utilizzarlo ai fini della decisione, anche in mancanza del previo esame del consulente allorchè le parti non ne abbiano contestato il contenuto.
Cass. pen. n. 602/2012
È priva di efficacia la rinuncia al gravame in sede di legittimità, sottoscritta dal difensore all'uopo delegato dall'interessato, proposta via fax, non seguito dalla spedizione dell'originale via posta o mediante altro sistema idoneo a garantirne l'autenticità della provenienza, considerato che l'art. 121 c.p.p. statuisce l'obbligo per le parti di presentare le memorie e le richieste al giudice mediante deposito in cancelleria mentre il ricorso al telefax, quale forma particolare di notificazione, è riservato dall'art. 150 del codice di rito ai funzionari di cancelleria.
Cass. pen. n. 34531/2007
Gli argomenti esposti in una memoria presentata ai sensi dell'art. 121 c.p.p. possono essere disattesi anche per implicito dal giudice.
Cass. pen. n. 789/2004
In tema di notificazioni, per i privati e i difensori non c'è alternativa alla adozione delle forme espressamente previste dalla normativa processuale, costituita dall'art. 121 c.p.p., che stabilisce che le memorie e le richieste delle parti devono essere presentate al giudice per iscritto mediante deposito in cancelleria. L'art. 150 c.p.p., che contempla l'uso di forme particolari, quali il telefax, indica nei funzionari di cancelleria gli unici soggetti abilitati ad avvalersene. Ne deriva che il mezzo in questione non può essere utilizzato per chiedere il rinvio dell'udienza.
Cass. pen. n. 8112/2003
In tema di misure cautelari reali, qualora il decreto di sequestro preventivo notificato all'indagato sia viziato da nullità per il difetto di tempestiva comunicazione della nomina del difensore d'ufficio,
ex art. 369 bis c.p.p., il termine per far valere detta nullità - azionabile dalla parte,
ex artt. 180 e 182 c.p.p., a pena di decadenza prima del compimento dell'atto o, quando ciò non sia possibile, immediatamente dopo - non si pone in relazione al necessario compimento di un successivo atto cui intervenga la stessa parte o il difensore, con la conseguenza che essa, nella specie, non può essere fatta valere in sede di giudizio di riesame, in quanto può ben essere dedotta anche al di fuori dell'espletamento di specifici atti, mediante lo strumento delle memorie o richieste che, ex art. 121 c.p.p., possono essere inoltrate in ogni stato e grado del procedimento.
Cass. pen. n. 1623/1999
L'opposizione alla richiesta di archiviazione non rientra tra le impugnazioni, cui sia applicabile l'art. 583 capoverso c.p.p., ma costituisce l'espressione specifica di quella facoltà conferita in via generale dall'art. 121 primo comma c.p.p. Ne consegue che l'opposizione deve pervenire nella cancelleria del giudice entro il termine di 10 giorni dall'avviso alla parte offesa, e che è legittima la pronuncia di archiviazione intervenuta de plano, appena trascorso quel termine senza che l'opposizione sia stata depositata in cancelleria.
Cass. pen. n. 146/1997
In materia di ricorso dell'indagato avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di decreto di sequestro preventivo, legittimato a presentare memorie è il pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (tribunale) e non quello presso la pretura.
Cass. pen. n. 4078/1996
Nell'udienza camerale disposta a seguito di opposizione all'archiviazione, il giudice non ha alcun obbligo di procedere all'esame della parte interessata. La necessità di procedere a tale incombente è rimessa esclusivamente al suo discrezionale apprezzamento. Quando perciò siano presenti i difensori dell'indagato e dell'opponente e questi abbiano illustrato le rispettive posizioni, nessuna nullità può essere dedotta per non avere il Gip proceduto all'audizione dei loro assistiti. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha rilevato che nel caso particolare non risultava nel verbale di udienza nessuna esplicita richiesta in tal senso, ma ha affermato che essa non sarebbe comunque vincolante per il giudice e che la facoltà di presentare memorie al giudice, prevista dall'art. 121 c.p.p., esclude ogni possibile violazione dei diritti di difesa rilevante ai sensi dell'art. 179 c.p.p.).
Cass. pen. n. 3284/1996
La parte privata che, per presentare un'istanza al giudice che procede, si serva di un mezzo tecnico non preso in considerazione dalla legge, assume il rischio dell'intempestività con cui l'atto può pervenire a conoscenza del giudice cui è indirizzato; la trasmissione mediante messaggio inoltrato via telefax non può equivalere, infatti, al deposito nella cancelleria previsto dall'art. 121 c.p.p., sicché il momento in cui l'atto perviene nell'apparecchiatura ricevente, pur predisposta dall'ufficio giudiziario funzionalmente alle proprie esigenze organizzative, non può essere considerato come quello in cui il giudice ne ha potuto prendere conoscenza. (In applicazione di detto principio la Corte ha ritenuto irrilevante che il telefax con il quale il difensore aveva segnalato il legittimo impedimento dell'imputato fosse pervenuto nella cancelleria del giudice del dibattimento in orario antecedente all'udienza, posto che il collegio era stato posto a conoscenza del messaggio solo dopo la trattazione della causa).
Cass. pen. n. 675/1996
In materia di riesame o di appello in materie di misure cautelari legittimato a partecipare al procedimento camerale è il Procuratore della Repubblica presso il tribunale e non quello presso il giudice della sede che ha emesso il provvedimento impugnato. Ne consegue che le memorie di cui all'art. 127 comma 2 c.p.p. (richiamato dagli artt. 309 e 310 stesso codice) possono essere presentate soltanto dal predetto P.M. legittimato a partecipare al procedimento e non già da quello che aveva richiesto la misura al Gip.
Cass. pen. n. 1662/1995
Il pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento, cui spetta la comunicazione dell'atto di impugnazione ex art. 584 c.p.p., può non solo proporre l'appello (anche incidentale) o il ricorso per cassazione, ma anche presentare una memoria per contrastare le tesi delle parti private, in virtù dell'art. 121 c.p.p. Siffatta norma, invero, riconosce a tutte le parti il potere di contraddire.
Cass. pen. n. 3507/1994
Qualora la parte non denunci di fatto alcun conflitto, ma si limiti a sollecitare il giudice affinché crei esso stesso la situazione di conflitto contestando la competenza attribuitagli da altro giudice, il giudice, se non ritenga di sollevare esso stesso conflitto ex art. 30, comma 1, c.p.p., non deve trasmettere ai sensi del successivo comma di tale articolo la denunzia e gli atti necessari alla Corte di cassazione, ma deve considerare l'atto di parte alla stregua di una comune eccezione di competenza ovvero di una generica richiesta formulata ai sensi dell'art. 121 c.p.p. provvedendo di conseguenza.
Cass. pen. n. 1599/1993
Nel vigente codice di procedura difetta l'espressa previsione di un termine entro il quale il giudice è tenuto a provvedere sulla richiesta di emissione di una misura cautelare avanzata dal pubblico ministero. Se si volesse, poi, fare richiamo alla disposizione di carattere generale di cui all'art. 121, secondo comma, c.p.p., secondo cui il giudice deve emettere il proprio provvedimento entro quindici giorni dalla richiesta, non essendo tale termine sanzionato da nullità, in quanto meramente ordinatorio, la relativa inosservanza sarebbe priva di conseguenze di carattere processuale.
Cass. pen. n. 10918/1992
I pareri espressi dai consulenti di parte a mezzo di memoria scritta presentata a norma degli artt. 233 e 121 c.p., possono essere letti in udienza e possono essere utilizzati ai fini della decisione anche in mancanza del previo esame del consulente qualora le parti non ne abbiano contestato il contenuto ed il giudice abbia ritenuto superfluo di disporre sostitutivamente una perizia.