Articolo abrogato dall'art. 28, della L. 16 dicembre 1999, n. 479.
[1. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, con la quale dispone il giudizio abbreviato se ritiene che il processo possa essere definito allo stato degli atti.
2. L'ordinanza di accoglimento o di rigetto è depositata in cancelleria almeno tre giorni prima della data dell'udienza. Nel caso previsto dall'articolo 439 comma 2, il giudice decide immediatamente in udienza, dando lettura dell'ordinanza.
3. In caso di rigetto, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dall'articolo 439 comma 2.]