(massima n. 2)
Non č impugnabile l'ordinanza che concede la restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione. Spetta alla Corte di cassazione, in sede di controllo ex art. 591 c.p.p. sull'ammissibilitą dell'impugnazione, di verificare la tempestivitą del ricorso avverso un provvedimento in materia di libertą, emesso dal tribunale dell'appello ex art. 310 c.p.p., e quindi la nullitą dell'ordinanza di restituzione nel termine che lo ha consentito, anche sotto il profilo dell'incompetenza funzionale del giudice (nella specie il giudice per le indagini preliminari).