(massima n. 1)
Il divieto, posto dall'art. 270, comma 1, c.p.p., di utilizzare i risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali tali intercettazioni sono state disposte, (salvo il caso della loro indispensabilità per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza), opera anche con riguardo alla fase delle indagini preliminari, non sussistendo alcun appiglio normativo sulla base del quale possa disattendersi il principio di ordine generale sancito dall'art. 191, comma 2, c.p.p., secondo il quale «l'inutilizzabilità è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.