(massima n. 1)
È inammissibile l'istanza di rinvio dell'udienza per concomitante impegno del difensore trasmessa via fax, stante la previsione di cui all'art. 121 c.p.p., che stabilisce l'obbligo per le parti di presentare le memorie e le richieste rivolte al giudice mediante deposito in cancelleria, mentre il ricorso al telefax è riservato ai funzionari di cancelleria ai sensi dell'art. 150 del codice di rito.