Cass. pen. n. 35657/2025
In tema di incidente probatorio, la violazione delle prescrizioni relative alle modalità di assunzione della prova indicate dall'art. 398 cod. proc. pen. non dà luogo a nullità, non essendo riconducibile ad alcuna delle ipotesi delineate dall'art. 178 cod. proc. pen., né ad inutilizzabilità, non trattandosi prova assunta in violazione dei divieti posti dalla legge, sicché le relative doglianze devono tradursi in censure sulla motivazione di attendibilità del teste e le eccezioni sulle modalità di conduzione dell'esame devono proporsi immediatamente al giudice che raccoglie la prova. (Fattispecie in tema di violenza sessuale, relativa ad audizione protetta di persona offesa maggiorenne disposta in difetto della previa valutazione di vulnerabilità).
Cass. pen. n. 23115/2025
È abnorme il provvedimento di rigetto dell'istanza di incidente probatorio ex art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen. disposto a causa dell'età del dichiarante, atteso che quest'ultima non può essere ritenuta una condizione personale che rende impraticabile l'esame, introducendosi altrimenti un limite di ammissibilità dell'istituto non previsto dalla legge ed elusivo, altresì, delle presunzioni di vulnerabilità del teste e non rinviabilità della prova previste dalla predetta disposizione. (Fattispecie relativa a minore di tre anni d'età).
Cass. pen. n. 33012/2024
In tema di incidente probatorio, l'omesso deposito da parte del pubblico ministero dei verbali delle dichiarazioni già rese dalle persone da esaminare, in violazione degli obblighi di cui all'art. 398, comma 3, cod. proc. pen., integra una nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., in quanto, non consentendosi all'indagato la conoscenza degli atti necessari per lo svolgimento dell'esame e per la formulazione delle contestazioni, viene limitato l'esercizio del diritto di difesa.
Cass. pen. n. 5159/2023
In tema di incidente probatorio, non è causa di nullità, in quanto sprovvisto di sanzione, ma di mera irregolarità il mancato rispetto del termine previsto per lo svolgimento dell'udienza dall'art. 398, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 46821/2023
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari rigetti la richiesta, ex art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen., di esame, con le forme dell'incidente probatorio, di una persona offesa maggiorenne, escludendone la condizione di particolare vulnerabilità per l'età, l'inserimento sociale e la reazione opposta alla condotta delittuosa mercé la proposizione di querela, in quanto trattasi di provvedimento che non determina la stasi del procedimento, né si pone fuori dal sistema processuale, che rimette al potere discrezionale del giudice la valutazione sulla fondatezza dell'istanza. (Fattispecie in tema di atti persecutori).
Cass. pen. n. 32142/2017
Non è abnorme il provvedimento del GIP che, sulla richiesta di incidente probatorio proposta dal pubblico ministero, si limiti a restituire gli atti a quest'ultimo, affinchè provveda all'indicizzazione del fascicolo senza pronunciarsi nel merito della richiesta, atteso che tale provvedimento non si pone al di fuori del sistema processuale, ma costituisce un atto interlocutorio che appartiene alla fisiologia del rapporto di collaborazione tra uffici e che non determina una stasi del procedimento.
Cass. pen. n. 12989/2013
Non può essere causa di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio il fatto che il P.M. non abbia previamente depositato gli atti poi utilizzati nel corso dell'esame, essendo egli obbligato, ai sensi dell'art. 398, comma terzo, c.p.p., a depositare soltanto le dichiarazioni rese in precedenza dalla persona da esaminare, fatta salva l'ipotesi prevista dal comma secondo-bis dell'art. 393 c.p.p..
Cass. pen. n. 41411/2012
Non è nulla l'ordinanza ammissiva dell'incidente probatorio che non contenga l'avvertimento ai destinatari che nei due giorni precedenti l'udienza possono prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare.
Cass. pen. n. 11130/2008
Nel caso di esame protetto di minori di anni sedici nelle forme dell'incidente probatorio (art. 398, comma quinto bis, c.p.p.) non ricorre alcuna ipotesi di nullità ove sia il giudice a condurre direttamente l'assunzione della prova testimoniale, in quanto l'esperto in psicologia infantile eventualmente nominato ai sensi dell'art. 498, comma quarto, c.p.p., ha solo la funzione di assistere il giudice fornendo sostegno psicologico al minore ovvero indicare le modalità con cui devono essere preferibilmente poste le domande.
Cass. pen. n. 32281/2006
In un procedimento di abuso sessuale a danno di minore in età prescolare (nel caso di specie trattasi di minore di tre anni, affetto da «mutacismo elettivo»), con particolare riferimento alla genuinità della testimonianza del medesimo, non può essere considerata sufficiente la consulenza della psicologa incaricata dell'analisi delle dichiarazioni di minore, quando tale consulenza non rispetti quelli che notoriamente sono i criteri di audizione dei minori abusati secondo la c.d. «Carta di Noto», ormai generalmente adottata, non essendo stati registrati, volta per volta, gli incontri con il bambino allo scopo di poter verificare le modalità ed il contenuto degli stessi. Il mancato rispetto della tecnica di documentazione rappresenta un vizio metodologico dell'assunzione della prova, che non può essere controllata.
Cass. pen. n. 184/2006
In tema di incidente probatorio, il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 398, comma secondo lett. c), c.p.p., per lo svolgimento dell'udienza, integra una nullità relativa.
Cass. pen. n. 33180/2004
n tema di incidente probatorio, è consentito al giudice che procede all'audizione di un minore infrasedicenne per reati in materia di prostituzione e violenza sessuale, disporre l'assunzione della testimonianza in forma scritta (con domande orali e risposte scritte) quando questa modalità appare necessaria per tutelare la fragile psicologia del teste e la genuinità della deposizione. (In motivazione si afferma che tale forma non costituisce né una violazione del principio del contraddittorio, in quanto non impedisce alle parti presenti di rivolgere domande o fare contestazioni, né del principio dell'oralità, in quanto non si tratta di prova precostituita fuori dal processo ma formata in contraddittorio tra le parti come per le deposizioni del sordo o del sordomuto).
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Tra le «particolari modalità» con le quali, ai sensi dell'art. 398, comma 5 bis, c.p.p., può procedersi all'incidente probatorio qualora, trattandosi di indagini relative a taluno dei delitti ivi elencati, vi siano, tra le persone interessate all'assunzione della prova, minori degli anni 16, può legittimamente ricomprendersi anche l'acquisizione delle dichiarazioni dei minori in forma scritta, a seguito di domande loro poste oralmente, non comportando ciò violazione né del principio del contraddittorio (attesa la presenza necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato) né di quello dell'oralità, in base al quale sono da ritenere vietate solo le prove scritte qualificabili come precostituite (e ciò a prescindere dall'assenza di specifiche previsioni di nullità o inutilizzabilità in caso di violazione di detto secondo principio).
Cass. pen. n. 22713/2004
Il giudice delegato per l'espletamento dell'incidente probatorio ha il potere-dovere di verificare il presupposto costituito dalla necessità della delega, esclusa ogni valutazione comparativa attinente alla mera facilitazione esecutiva del compimento dell'atto. La contestazione del presupposto formale del provvedimento di delega determina una ipotesi di conflitto riconducibile ai «casi analoghi», ai sensi del secondo comma dell'art. 28 c.p.p.