(massima n. 1)
Nel caso di esame protetto di minori di anni sedici nelle forme dell'incidente probatorio (art. 398, comma quinto bis, c.p.p.) non ricorre alcuna ipotesi di nullitą ove sia il giudice a condurre direttamente l'assunzione della prova testimoniale, in quanto l'esperto in psicologia infantile eventualmente nominato ai sensi dell'art. 498, comma quarto, c.p.p., ha solo la funzione di assistere il giudice fornendo sostegno psicologico al minore ovvero indicare le modalitą con cui devono essere preferibilmente poste le domande.