1. Nel dibattimento le prove assunte con l'incidente probatorio sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione [191](1).
1-bis. Le prove di cui al comma 1 non sono utilizzabili nei confronti dell'imputato raggiunto solo successivamente all'incidente probatorio da indizi di colpevolezza se il difensore non ha partecipato alla loro assunzione, salvo che i suddetti indizi siano emersi dopo che la ripetizione dell'atto sia divenuta impossibile(2).
Note
(1)
Quindi se l'imputato, per qualsiasi ragione, non ha potuto usufruire dell'assistenza difensiva nel corso dell'udienza, le prove acquisite nell'incidente probatorio sono inutilizzabili nei suoi confronti.
(2)
Tale comma è stato aggiunto dall'art. 5, comma 1, della l. 7 agosto 1997, n. 267.