Come si desume dall'elenco di ipotesi in cui è possibile procedere ad
incidente probatorio ex art.
392, quasi sempre è la particolare esigenza di celerità che impone che la prova sia assunta prima del
dibattimento (anche se nelle stesse forme).
Il giudizio prognostico di irripetibilità dell'assunzione probatoria infatti spesso impone al giudice, su richiesta delle parti, di assicurare l'acquisizione di una determinata prova.
Qualora tali esigenze siano ancora più pressanti, il giudice dispone con
decreto motivato che i termini previsti dagli articoli precedenti siano
abbreviati nella misura necessaria. L'esempio più frequente di abbreviamento dei termini avverrà nell'ipotesi di cui all'art.
398, norma che prevede che tra la notifica alle parti e l'udienza devono intercorrere almeno due giorni. In tal caso, ad esempio perché l'
accertamento tecnico sta per diventare irripetibile a causa del deterioramento dello stato dei luoghi o delle cose, il giudice potrà disporre l'incidente probatorio al più presto, ma dovendo comunque permettere la presenza delle parti, anche al fine di dotare di efficacia processuale l'acquisizione della prova.