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Articolo 393 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Richiesta

Dispositivo dell'art. 393 Codice di procedura penale

1. La richiesta è presentata entro i termini per la conclusione delle indagini preliminari [405] e comunque in tempo sufficiente per l'assunzione della prova prima della scadenza dei medesimi termini e indica(1)(2):

  1. a) la prova da assumere, i fatti che ne costituiscono l'oggetto e le ragioni della sua rilevanza per la decisione dibattimentale [190, 495];
  2. b) le persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova;
  3. c) le circostanze che, a norma dell'articolo 392, rendono la prova non rinviabile al dibattimento.

2. La richiesta proposta dal pubblico ministero indica anche i difensori delle persone interessate a norma del comma 1 lettera b), la persona offesa e il suo difensore.

2-bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 392, comma 1-bis, il pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti(3).

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si osservano a pena di inammissibilità [398].

4. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere la proroga del termine delle indagini preliminari [406] ai fini dell'esecuzione dell'incidente probatorio. Il giudice provvede con decreto motivato, concedendo la proroga per il tempo indispensabile all'assunzione della prova quando risulta che la richiesta di incidente probatorio non avrebbe potuto essere formulata anteriormente [173]. Nello stesso modo il giudice provvede se il termine per le indagini preliminari scade durante l'esecuzione dell'incidente probatorio. Del provvedimento è data in ogni caso comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello(4).

Note

(1) La richiesta può provenire dal P.M. o dell'indagato, non dalla persona offesa, la quale può solo chiedere al P.M. di promuovere l'incidente probatorio ex art. 394.
(2) Si ritiene che la richiesta possa essere validamente presentata anche a indagini concluse, nel segmento temporale compreso tra l'invio dell'avviso di cui all'art. 415 bis e l'inizio dell'udienza preliminare, soprattutto qualora sussista un rischio concreto di dispersione della prova.
(3) Tale comma è stato inserito dall'art. 13, della l. 15 febbraio 1996, n. 66.
(4) La Corte cùCost. con sent. 10 marzo 1994, n. 77 ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 392 e 393, nella parte in cui non consentono che, nei casi previsti dalla prima di tali disposizioni, l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell'udienza preliminare.

Ratio Legis

L'incidente probatorio trova la propria ratio nell'eventualità che risulti necessario anticipare l'attività di acquisizione probatoria alla fase delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, possibilità ammissibile solo se attuata nel rispetto del principio del contraddittorio, nonchè di precise condizioni di legge.

Spiegazione dell'art. 393 Codice di procedura penale

L'incidente probatorio risponde alla necessità di anticipare l'attività di acquisizione delle prove alla fase delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare.

Infatti, nei casi tassativamente previsti dall'art. 392, si consente alle parti di chiedere al giudice assumere le prove con le forme proprie del dibattimento, rispettando in tal guisa il principio del contraddittorio nel momento di formazione della prova e soprattutto il principio di oralità ed immediatezza.

La richiesta di assumere l'incidente probatorio può essere presentata sia dal pubblico ministero che dalla persona sottoposta alle indagini, entro i termini di cui agli articoli 405 e ss previsti per la conclusione delle indagini preliminari e comunque in tempo per l'assunzione della prova entro i medesimi termini. Va comunque precisato che, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale in nota, la richiesta può in realtà essere presentata anche entro la chiusura dell'udienza preliminare.

La richiesta deve contenere, a pena di inammissibilità, la prova da assumere, i fatti che ne costituiscono oggetto e la sua rilevanza; le persone nei confronti delle quali si rivolge la formazione della prova nonché, al fine di permettere al giudice una valutazione circa l'effettiva opportunità dell'incidente probatorio, le ragioni per le quali si ritiene la prova non rinviabile al dibattimento.

Qualora sia il pubblico ministero a richiedere l'incidente probatorio, egli deve depositare gli atti di indagine da lui compiuti. Tale disclosure è chiaramente destinata a permettere un efficace contraddittorio, data la rilevanza che la prova potrà avere in fase dibattimentale.

Qualora la necessità di disporre l'incidente probatorio emerga solamente in prossimità dei termini per la conclusione delle indagini preliminari, e non per mera inerzia delle parti, il p.m. e l'indagato possono richiedere una proroga dei termini suddetti.

Il giudice, se ritiene appunto che la mancanza di tempestività nel richiedere l'incidente probatorio non sia dipeso da negligenza delle parti, concede la proroga per il tempo indispensabile all'assunzione della prova.

Ad ogni modo, sulla richiesta di incidente probatorio il giudice decide con ordinanza inoppugnabile.

Massime relative all'art. 393 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 40000/2013

Non comporta alcuna invalidità dell'incidente probatorio l'omessa indicazione delle parti offese e dei loro difensori nella copia della richiesta di incidente probatorio predisposta dal P.M. per la notifica alle parti, se tale indicazione è contenuta nell'originale depositato nella cancelleria del Gip.

Cass. pen. n. 1454/1999

La richiesta di incidente probatorio, indipendentemente dal fatto se venga o meno accolta, non può costituire oggetto di impugnazione dinanzi al tribunale né di ricorso per cassazione. Peraltro il diritto di difesa è preservato perché la richiesta può esser riproposta in sede di formazione della prova, vale a dire dinanzi al giudice del dibattimento

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