(massima n. 2)
Tra le «particolari modalità» con le quali, ai sensi dell'art. 398, comma 5 bis, c.p.p., può procedersi all'incidente probatorio qualora, trattandosi di indagini relative a taluno dei delitti ivi elencati, vi siano, tra le persone interessate all'assunzione della prova, minori degli anni 16, può legittimamente ricomprendersi anche l'acquisizione delle dichiarazioni dei minori in forma scritta, a seguito di domande loro poste oralmente, non comportando ciò violazione né del principio del contraddittorio (attesa la presenza necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato) né di quello dell'oralità, in base al quale sono da ritenere vietate solo le prove scritte qualificabili come precostituite (e ciò a prescindere dall'assenza di specifiche previsioni di nullità o inutilizzabilità in caso di violazione di detto secondo principio).