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Articolo 369 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Informazione di garanzia

Dispositivo dell'art. 369 Codice di procedura penale

1. A tutela del diritto di difesa, quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero notifica alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia contenente la descrizione sommaria del fatto, l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, dell a data e del luogo del fatto e l'invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia(1)(2)(3)(4)(7).

1-bis. Il pubblico ministero informa altresì la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa del diritto alla comunicazione previsto dall'articolo 335, comma 3.

1-ter. Il pubblico ministero avvisa inoltre la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa(5).

1-quater. La notificazione, in deroga al disposto dell'articolo 148, comma 6, secondo periodo, può essere eseguita dalla polizia giudiziaria in presenza di situazioni di urgenza che non consentono il ricorso alle modalità ordinarie. In questi casi, fermo il rispetto dell'articolo 148, comma 8, secondo periodo, la consegna deve essere effettuata in modo tale da garantire la riservatezza del destinatario(7).

1-quinquies. All'informazione di garanzia si applica l'articolo 114, comma 2(7).

2. [Qualora ne ravvisi la necessità ovvero l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, il pubblico ministero può disporre che l'informazione di garanzia sia notificata a norma dell'articolo 151](6).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE ALLA RIFORMA CARTABIA***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


1. Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero notifica alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.
[omissis]
1-ter. Il pubblico ministero avvisa inoltre la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
2. Qualora ne ravvisi la necessità ovvero l’ufficio postale r
estituisca il piego per irreperibilità del destinatario, il pubblico ministero può disporre che l’informazione di garanzia sia notificata a norma dell’articolo 151.

__________________

(1) Tali atti di indagine a cui il difensore ha diritto di assistere sono: interrogatorio, ispezione, confronto, accertamento tecnico irripetibile, perquisizione, sequestro e prelievo coattivo di campioni biologici.
(2) Il mancato invio all'indagato, in assenza di atti equipollenti, per tali intendendosi gli atti del P.M. prodromici al compimento dell'attività investigativa garantita, determina la nullità dell'atto investigativo ex art. 178, comma 1° lett. c).
(3) Tale comma in precedenza recitava: "Sin dal compimento del primo atto al quale il difensore ha il diritto di assistere, il pubblico ministero…" ed è stato così modificato dall'art. 19, della l. 8 agosto 1995, n. 332.
(4) Comma modificato dall'art. 18, co. 1, lett. a) del D.Lgs 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"). Le parole "invia per posta in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno" sono state sostituite con la parola "notifica".
(5) Comma introdotto dall'art. 18, co. 1, lett. c) del D.Lgs 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
Per la disciplina transitoria, la presente modifica trova applicazione nei procedimenti penali e nella fase dell'esecuzione della pena decorsi sei mesi dal 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2022: quindi, si applica a partire dal 30 giugno 2023.
(6) Comma abrogato dall'art. 98, co. 1, lett. a) del D.Lgs 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(7) L'art. 2, comma 1, lettera n) della L. 9 agosto 2024, n. 114 ha disposto la modifica del comma 1 e l'introduzione dei commi 1-quater e 1-quinquies.

Ratio Legis

La ratio di questa disposizione si coglie nell’esigenza di offrire tutela alle garanzie difensive, assicurando l’effettività del diritto di difesa nel compimento di determinati atti di indagine.

Spiegazione dell'art. 369 Codice di procedura penale

L’art. 369 c.p.p. disciplina la cd. informazione di garanzia.

Il comma 1 (modificato prima dalla riforma Cartabia e poi, successivamente, dalla riforma Nordio, L. n. 114 del 2024) stabilisce che, a tutela del diritto di difesa, durante le indagini preliminari, il pubblico ministero ha l’obbligo di notificare all’indagato e alla persona offesa la cd. informazione di garanzia quando si deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere.

A tal riguardo, deve evidenziarsi che gli atti di indagine possono così distinguersi.
  • atti segreti. Sono quegli atti di indagine che sono compiuti all’insaputa dell’indagato. In tal caso, il difensore non ha diritto di assistere al loro compimento.
  • atti conoscibili dall’indagato. Si tratta di quegli atti di indagini a cui il difensore ha diritto di assistere. In particolare, nell’ambito degli atti conoscibili dall’indagato, si distinguono:
  1. atti a cui il difensore ha diritto di assistere con il preavviso del loro compimento (ad esempio, l’accertamento tecnico irripetibile ex art. 360 del c.p.p.);
  2. atti a cui il difensore ha diritto di assistere, ma senza essere preavvisato (come precisato dall’art. 365 del c.p.p., ad esempio, la perquisizione).

Quindi, nel caso di atto a cui il difensore può assistere, il pubblico ministero deve notificare l’informazione di garanzia all’indagato e alla persona offesa e ciò al fine del pieno esercizio del diritto di difesa. Proprio in quest’ottica, tale comunicazione deve contenere la descrizione sommaria del fatto, l’indicazione delle norme di legge violate, della data e del luogo del fatto, nonché l’invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.

Inoltre, ai sensi del comma 1-bis, il pubblico ministero informa l’indagato e la persona offesa del diritto alla comunicazione previsto dal comma 3 dell’art. 335 del c.p.p.: ossia, l’indagato e la persona offesa possono sapere se ci sono iscrizioni che li riguardano.

Ancora, il comma 1-ter (introdotto dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022) precisa che il pubblico ministero avvisa l’indagato e la persona offesa che hanno anche facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

Il mancato invio dell’informazione di garanzia determina la nullità dell’atto investigativo compiuto, ai sensi dell’art. 178, comma 1 lett. c) c.p.p..
Tuttavia, non si verifica la sanzione processuale della nullità nel caso di notifica di atti equipollenti che sono prodromici al compimento dell’atto d’indagine garantito: cioè, si tratta di altri atti che, pur essendo denominati in modo diverso, hanno tutte le indicazioni dell’informazione di garanzia (indicazione delle norme di legge che si assumono violate; data e luogo del fatto; invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia). Un esempio di atto equipollente all’informazione di garanzia è l’invito a presentarsi per rendere interrogatorio (art. 375 del c.p.p.) oppure l’avviso della data di conferimento dell'incarico al consulente tecnico in caso di accertamento tecnico irripetibile (art. 360 del c.p.p.).
Peraltro, la riforma Nordio (L. n. 114 del 2014) ha inserito i commi 1-quater e 1-quinquies. Queste due nuove disposizioni hanno lo scopo di garantire la riservatezza rispettivamente in riferimento alla notificazione dell’informazione di garanzia e alla pubblicazione dei contenuti.
Nello specifico, il nuovo comma 1-quater prevede che la notificazione possa essere eseguita in deroga al comma 6 dell’art. 148 del c.p.p. (norma che consente alla polizia giudiziaria l’attività di notificazione solo nei casi di legge). Infatti, nel caso dell’informazione di garanzia, la polizia giudiziaria potrà procedere alla notifica quando la situazione di urgenza non consente il ricorso alle modalità tradizionali. Però, la polizia giudiziaria dovrà comunque garantire la riservatezza del destinatario e, se la notifica non può essere eseguita nelle mani del destinatario, dovrà rispettare quanto stabilito nell’art. 148, comma 8 c.p.p. (ossia, inserimento in busta sigillata con apposizione del numero cronologico e indicazione delle operazioni compiute nelle relazioni in calce all’originale e alla copia dell’atto notificato).

Inoltre, come precisato dal comma 1-quienquies, si applica il divieto di pubblicazione di cui al comma 2 dell’art. 114 del c.p.p. (divieto di pubblicazione, anche parziale, del testo dell’informazione di garanzia fino a conclusione delle indagini preliminari o al termine dell’udienza preliminare). Dunque, sarà possibile solo la pubblicazione del testo generico del “contenuto” di tale atto a norma dell’art. 114, comma 7 c.p.p..

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
La modifica dell’art. 369, con la previsione di una compiuta modalità di notificazione, in luogo della previsione vigente per cui l’invio dell’informazione di garanzia avviene di norma con sola raccomandata, discende dal rilievo oggi assegnato alla prima notificazione, che usualmente avviene proprio in occasione della notifica dell’avviso di garanzia.


L’intervento sull’art. 369, da un lato, risponde allo scopo di coordinare il testo con le innovazioni apportate in materia di notificazioni, che hanno indotto a far confluire la disciplina dell’art. 151 in quella dell’art. 148, dall’altro, è diretto ad attribuire al momento in cui viene inviata alla persona sottoposta alle indagini l’informazione di garanzia la valenza propria di una prima notificazione ai sensi dell’art. 157, proprio in considerazione del fatto che l’informazione di garanzia è usualmente il primo atto con cui si stabilisce un contatto tra indagato e autorità.


Peraltro, la previsione, certamente anomala, per cui in questo caso la comunicazione dovrebbe d’ordinario (fuori dei casi indicati al comma 2) essere effettuata solo a mezzo posta, deve essere superata, mediante abrogazione espressa, anche per evitare il rischio che non si intenda se quella resti (seppure con quelle modalità) una prima notifica oppure no.
2 
La legge delega detta al legislatore delegato i criteri da rispettare nella previsione della disciplina relativa all’informazione rispetto ai programmi di giustizia riparativa nel procedimento penale.
Al fine di dare attuazione al predetto criterio, sono state introdotte norme specifiche e coordinate nel codice di procedura penale, che prevedono, accanto all’informazione della facoltà, per la persona sottoposta alle indagini, in occasione del primo contatto con l’autorità procedente, di accedere ai programmi di giustizia riparativa, come disciplinati nel complesso normativo organico di nuova creazione, analogo avviso nell’informazione di garanzia ex articolo 369 c.p.p.

Massime relative all'art. 369 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 13678/2009

Il sequestro preventivo di beni di cui è consentita la confisca ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. n. 231 del 2001, non deve essere preceduto dall'informazione di garanzia e dalla informazione sul diritto di difesa prevista dall'art. 369 bis cod. proc. pen., in quanto atto "a sorpresa", diretto alla ricerca della prova, per il quale non è previsto il previo avviso al difensore. (Rigetta, Trib. lib. Matera, 22 Ottobre 2008).

Cass. pen. n. 25694/2008

Non è necessario il previo inoltro dell'informazione di garanzia ai fini del compimento degli atti diretti alla ricerca della prova per i quali non sia previsto l'avviso al difensore (cosiddetti atti "a sorpresa"), nè il pubblico ministero ha l'obbligo, ove l'indagato sia presente, di provvedere all'informazione contestualmente all'esecuzione degli atti medesimi. (Dichiara inammissibile, Trib. lib. Catania, 19 Ottobre 2007).

Cass. pen. n. 8366/2006

È abnorme e, pertanto, ricorribile per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento abbia dichiarato la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e, conseguentemente, del decreto di citazione a giudizio, ordinando quindi la restituzione degli atti al pubblico ministero, in quanto carente delle indicazioni previste dal comma secondo dell'articolo 369 bis c.p.p. (nella specie, l'indicazione del recapito telefonico del difensore d'ufficio). Tali indicazioni, infatti, sono necessarie solo quando debba essere compiuto un atto cui il difensore abbia il diritto di assistere, riguardando un provvedimento - l'informazione sul diritto di difesa - che attiene ad una articolazione del procedimento solo eventuale, e comunque diversa ed antecedente rispetto a quella introdotta dall'avviso di conclusione delle indagini.

Cass. pen. n. 7/2000

Non è necessario il previo inoltro dell'informazione di garanzia ai fini del compimento degli atti diretti alla ricerca della prova per i quali non sia previsto l'avviso del difensore (c.d. atti “a sorpresa” perquisizione, sequestro ed ispezione ex art. 364, comma 5, c.p.p.), né il pubblico ministero ha l'obbligo, ove l'indagato sia presente, di provvedere all'informazione contestualmente all'esecuzione degli atti medesimi, contemplando la legge in tali ipotesi una serie di adempimenti (notifica del decreto motivato, invito a nominare un difensore di fiducia, ovvero in mancanza, designazione di un difensore d'ufficio) di questa totalmente assorbenti e, nel concreto, sostitutivi; ove tuttavia la persona sottoposta alle indagini non abbia assistito all'atto, una volta che questo sia compito viene ad esaurirsi l'esigenza preclusiva connessa alla “sorpresa”, con la conseguenza che riemerge l'obbligo del pubblico ministero del tempestivo inoltro dell'informazione predetta, anche al fine di assicurare all'interessato la pienezza delle facoltà difensive riconducibili al deposito degli atti previsto dall'art. 366 c.p.p. (Nell'affermare tale principio la Corte ha altresì precisato che nei casi indicati, non sussistendo alcun obbligo di comunicazione preventiva, nessuna conseguenza per il mancato inoltro dell'informazione di garanzia si produce su un atto già compiuto, la cui validità resta legata soltanto al rispetto delle condizioni specifiche ad esso relative).

Cass. pen. n. 2889/1997

L'art. 369 c.p.p. prescrive l'invio dell'informazione di garanzia alla persona sottoposta alle indagini solo nel caso in cui occorre compiere un atto al quale il difensore dell'indagato ha diritto di assistere. Un tale diritto non ricorre nel caso del sequestro perché, trattandosi di tipico atto a sorpresa, il codice di rito prevede soltanto che il difensore ha diritto di assistere, se presente, al complemento dell'atto: per cui, se il difensore non ha diritto ad essere preventivamente avvisato, è da escludere che, prima del sequestro, all'indagato debba essere inviata l'informazione di garanzia. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la Suprema Corte ha altresì precisato che, se non è contenuta nel decreto di sequestro, l'informazione di garanzia deve essere inviata all'indagato dopo l'avvenuto sequestro, in considerazione dei diritti che l'art. 368 c.p.p. riconosce al difensore).

Cass. pen. n. 4154/1996

Perquisizione e sequestro non richiedono il previo invio dell'informazione di garanzia, neppure dopo la modifica dell'art. 369 c.p.p. operata dalla L. 8 agosto 1995, n. 332.

Cass. pen. n. 2780/1996

In tema di procedimenti che proseguono con l'osservanza dell'abrogato codice di procedura penale, dopo la dichiarazione di nullità, per difetto di motivazione, dell'ordinanza di rinvio a giudizio, il procedimento rimane sempre lo stesso, ancorché regredito alla fase delle indagini preliminari, e pertanto conservano la loro efficacia gli atti di polizia giudiziaria e gli atti istruttori già compiuti, tra i quali va annoverata la comunicazione giudiziaria di cui all'art. 304 c.p.p. 1930. Ne consegue che non occorre inviare ex novo all'imputato l'informazione di garanzia di cui all'art. 369 c.p.p., peraltro superata dalla già intervenuta contestazione degli addebiti con l'ordinanza, poi annullata, del giudice istruttore.

Cass. pen. n. 3945/1996

Il decreto di sequestro, quando contiene l'informazione di garanzia per non essere stato preceduto da quest'ultima, deve assicurare all'indagato la conoscenza di tutti gli elementi elencati dall'art. 369 c.p.p., tra i quali la data del commesso reato e ciò al fine di garantire l'espletamento di una completa e fattiva difesa. L'eventuale nullità dell'informazione di garanzia non determina l'invalidità del successivo sequestro, essendo i due provvedimenti del tutto autonomi e non intercorrendo tra gli stessi quel rapporto di connessione e dipendenza causale, logico-giuridica in forza del quale la nullità di un atto si trasmette ai consecutivi ai sensi dell'art. 185, comma 1, c.p.p.

Cass. pen. n. 2501/1995

La nullità dell'informazione di garanzia contenuta nel decreto di perquisizione o sequestro, tipici atti a sorpresa, non determina l'invalidità della parte dell'atto che dispone la perquisizione o il sequestro.

Cass. pen. n. 609/1995

Nella fase delle indagini preliminari l'accusa può essere modificata senza limitazione e, quando ciò avvenga, non occorre dare una nuova informazione di garanzia ai sensi dell'art. 369 c.p.p., poiché l'indagato, già a conoscenza del fatto di essere sottoposto ad indagini, è certamente in grado di esercitare il suo diritto di difesa, seguendo lo sviluppo dell'inchiesta a suo carico, con riferimento alla possibile insorgenza di ipotesi di accusa diverse da quelle precisate nell'originaria informazione, specie quando la estensione dell'efficacia dell'atto sia diretta a comprendere altra possibile definizione logico-giuridica del fatto contestato, nel suo complesso ovvero per un suo specifico aspetto.

Cass. pen. n. 1402/1994

Quando il sequestro preventivo viene disposto, come può esserlo, prima che all'indagato sia stata inviata informazione di garanzia, il relativo decreto deve contenere tutti gli elementi elencati nell'art. 369 c.p.p. e, cioè, non solo l'indicazione delle norme di legge violate — o comunque la menzione del titolo di reato per il quale si procede — ma anche la specificazione del tempo e del luogo del fatto e l'invito ad esercitare la facoltà di nomina di un difensore di fiducia. L'omissione di uno qualsiasi di tali elementi rende nullo l'atto compiuto, essendo, il sequestro, uno di quelli ai quali, ex art. 365 c.p.p. il difensore dell'indagato ha diritto di assistere.

Cass. pen. n. 4784/1993

A mente dell'art. 369, primo comma, c.p.p., l'informazione di garanzia, la quale deve contenere l'invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia, non deve necessariamente precedere le perquisizioni ed i sequestri, tipici atti a sorpresa, che ne potrebbero restare seriamente pregiudicati, tant'è che l'art. 365 c.p.p., prevede che per essi il difensore non ha diritto di ricevere il preventivo avviso, ma solo facoltà di assistervi.

Cass. pen. n. 205/1993

L'eventuale nullità dell'informazione di garanzia, ancorché questa sia contestuale all'esecuzione di perquisizione o di sequestro, non determina nullità o invalidità derivata perché utile per inutile non vitiatur sicché quella parte del provvedimento con cui si adempie all'obbligo della informazione di garanzia, ove priva dei requisiti essenziali, imposti dall'art. 369 c.p.p., non importa l'invalidità della restante parte dell'atto che dispone la perquisizione o il sequestro. (La Cassazione ha altresì rilevato che gli atti di ricerca della prova suindicati possono essere eseguiti senza la previa spedizione dell'informazione di garanzia e che tale fatto esalta l'autonomia di quest'ultima e rende chiaro che fra esse e le perquisizioni od i sequestri non v'è legame contenutistico né rapporto di necessaria dipendenza causale, non costituendone la premessa né logica né giuridica).

Cass. pen. n. 4287/1993

La nullità dell'informazione di garanzia può determinare la nullità dell'atto a cui si riferisce, ma non quella dell'ordinanza di custodia cautelare.

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A. B. chiede
mercoledì 06/04/2022 - Emilia-Romagna
“Salve Avvocato,

Le scrivo in merito ad una consulenza legale da parte sua, in seguito ad un' avvenimento accaduto mercoledì 29 marzo 2022.

Ho ricevuto una telefonata da parte di un Avvocato, presto la mattina, nel quale mi voleva comunicare che avrei ricevuto un avviso di garanzia in quanto avrei mandato delle email per incontri ad una ragazza minorenne di anni 13, residente a Milano. Pertanto mi ha comunicato che una volta ricevuto avviso di garanzia mi sarei dovuto recare a Milano per spiegare l'atto a cui sarei indagato.

Se l'avvocato non avesse fatto il mio nome e cognome, il mio indirizzo email, numero di telefono e anni, probabilmente non mi sarei preoccupato perché avrei pensato ad una telefonata folkloristica o priva di senso.
Invece col fatto che durante questa telefonata, proveniente da un numero anonimo e della durata di circa 6 minuti, sono stati indicati i miei dati personali, conoscenza anche del fatto che fossi residente in Emilia Romagna.

Ora, mi trovo, in uno stato confusionale nel senso che non ho mai commesso il fatto di avere inviato email a minorenni, per incontri o per qualsiasi altra cosa.
Ho per un periodo, frequentato siti online per incontri e chat per single e questo mi fa pensare che se anche tale cose fosse vera di aver inviato delle mail o chat a ragazze, di sicuro non ero a conoscenza dell'effettiva età della persona anche perché le iscrizione a certi siti è riservato a maggiori di anni 18. Quindi forse potrebbe essere vero che ho inviato delle mail ad una minorenne, senza però sapere della cosa. Pertanto questa cosa mi destabilizza molto sulla chiamata di questo Avvocato.

Vorrei capire innanzitutto se veramente fossi indagato, se sono in attesa di un avviso di garanzia, se questa telefonata è legalmente corretta o meno, perché non capisco per quale motivo un avvocato dovrebbe avvisarmi del fatto che sono indagato o meno. Se fossi indagato vorrei capire una serie di cose che magari ci possiamo sentire telefonicamente?

Se tale cosa invece non fosse vera, quindi si tratterebbe di una telefonata minatoria o altro vorrei sporgere denuncia a colui che ha effettuato questa telefonata, perché psicologicamente e personalmente questa cosa mi ha destabilizzato molto nella mia vita privata creandomi dei danni emotivi tuttora forti, visto che la data successiva a questa telefonata sono andato in ferie in Olanda e praticamente mi sono rovinato il viaggio in quanto non riesco a pensare ad altro se non che io possa essere indagato per cose illecite e soprattutto non da me commesse. Pertanto vorrei sporgere denuncia, nel caso in cui si trattasse di una falsa.

La ringrazio per la disponibilità
Cordiali saluti”
Consulenza legale i 13/04/2022
Dal tenore del quesito è probabile che l’avvocato che l’ha contattata sia stato nominato d’ufficio a seguito dell’instaurarsi di un procedimento penale a suo carico.

Più in generale la difesa d'ufficio è il servizio di assistenza (tecnica) che viene garantito all'indagato (o all'imputato) che non abbia nominato un proprio difensore di fiducia o che ne sia rimasto privo (cfr. art. 97 c.p.p.).

La difesa d’ufficio assume natura sussidiaria rispetto alla difesa fiduciaria poiché interviene solo in mancanza di quest'ultima o per difetto di designazione o per venir meno della difesa fiduciaria designata.

L’avvocato d’ufficio ha l’obbligo di informare il proprio assistito, anche se è preferibile che tale comunicazione/informativa, che deve avere un contenuto ben specifico in conformità al codice deontologico forense e alla legge professionale forense (L. 247/2012), avvenga per iscritto e poi spedita all’assistito a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.

Lei può presentare personalmente, o mezzo del legale nominato d’ufficio oppure tramite un legale di fiducia munito di nomina ex art. 96 ad hoc, un’istanza ex art. 335 c.p.p. alla Procura della Repubblica di Milano per conoscere se via sia un procedimento penale a suo carico.
Le verrà rilasciato uno specifico certificato.

A seguito di ciò ci ricontatti per sottoporci copia del predetto che Le verrà rilasciato.

Sulla base delle informazioni in nostro possesso si esclude, infine, che quella oggetto del presente quesito possa trattarsi di una telefonata “minatoria” in quanto, qualora l’avvocato in questione sia stato nominato d’ufficio, solitamente le comunicazioni giudiziarie, come il c.d. avviso di garanzia, pervengono prima a quest’ultimo in quanto trasmesse a mezzo posta elettronica certificata.