(massima n. 1)
A mente dell'art. 369, primo comma, c.p.p., l'informazione di garanzia, la quale deve contenere l'invito ad esercitare la facoltą di nominare un difensore di fiducia, non deve necessariamente precedere le perquisizioni ed i sequestri, tipici atti a sorpresa, che ne potrebbero restare seriamente pregiudicati, tant'č che l'art. 365 c.p.p., prevede che per essi il difensore non ha diritto di ricevere il preventivo avviso, ma solo facoltą di assistervi.