(massima n. 1)
Nella fase delle indagini preliminari l'accusa può essere modificata senza limitazione e, quando ciò avvenga, non occorre dare una nuova informazione di garanzia ai sensi dell'art. 369 c.p.p., poiché l'indagato, già a conoscenza del fatto di essere sottoposto ad indagini, è certamente in grado di esercitare il suo diritto di difesa, seguendo lo sviluppo dell'inchiesta a suo carico, con riferimento alla possibile insorgenza di ipotesi di accusa diverse da quelle precisate nell'originaria informazione, specie quando la estensione dell'efficacia dell'atto sia diretta a comprendere altra possibile definizione logico-giuridica del fatto contestato, nel suo complesso ovvero per un suo specifico aspetto.