(massima n. 1)
È abnorme e, pertanto, ricorribile per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento abbia dichiarato la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e, conseguentemente, del decreto di citazione a giudizio, ordinando quindi la restituzione degli atti al pubblico ministero, in quanto carente delle indicazioni previste dal comma secondo dell'articolo 369 bis c.p.p. (nella specie, l'indicazione del recapito telefonico del difensore d'ufficio). Tali indicazioni, infatti, sono necessarie solo quando debba essere compiuto un atto cui il difensore abbia il diritto di assistere, riguardando un provvedimento - l'informazione sul diritto di difesa - che attiene ad una articolazione del procedimento solo eventuale, e comunque diversa ed antecedente rispetto a quella introdotta dall'avviso di conclusione delle indagini.