(massima n. 1)
Non č necessario il previo inoltro dell'informazione di garanzia ai fini del compimento degli atti diretti alla ricerca della prova per i quali non sia previsto l'avviso al difensore (cosiddetti atti "a sorpresa"), nč il pubblico ministero ha l'obbligo, ove l'indagato sia presente, di provvedere all'informazione contestualmente all'esecuzione degli atti medesimi. (Dichiara inammissibile, Trib. lib. Catania, 19 Ottobre 2007).