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Articolo 431 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Fascicolo per il dibattimento

Dispositivo dell'art. 431 Codice di procedura penale

1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti:

  1. a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile;
  2. b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;
  3. c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dal difensore;
  4. d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità;
  5. e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;
  6. f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana;
  7. g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'articolo 236, nonché, quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, una copia del cartellino fotodattiloscopico con indicazione del codice univoco identificativo;
  8. h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove(1)(2).

2. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.

Note

(1) Si tratta dei materiali cognitivi fisiologicamente destinati a trasformarsi in prova nel corso del giudizio, previa necessaria lettura in giudizio o dichiarazione del giudice che lo indichi come utilizzabile per la decisione ex art. 511.
(2) Tale comma è stato modificato dall'art. 2, comma 9, della L. 27 settembre 2021, n. 134.

Ratio Legis

All'emissione del decreto che dispone il giudizio deve necessariamente seguire la formazione del fascicolo per il dibattimento, adempimento indispensabile per il successivo sviluppo processuale, da realizzarsi nel contraddittorio delle parti.

Spiegazione dell'art. 431 Codice di procedura penale

In seguito all'emissione del decreto che dispone il giudizio, segue un'attività di estrema importanza per la fase dibattimentale, ovvero la formazione, nel contraddittorio tra le parti, del fascicolo per il dibattimento, cui il giudice provvede immediatamente o, se una delle parti ne fa richiesta, in un'apposita udienza successiva, da svolgersi entro quindici giorni.

I fascicoli sono due:

  • uno per il dibattimento, da trasmettere alla cancelleria del giudice competente per la fase dibattimentale unitamente al decreto che dispone il giudizio ed all'eventuale provvedimento di applicazione di misure cautelari (se ancora in esecuzione);

  • l'altro, il fascicolo del pubblico ministero, destinato ad essere conservato nella segreteria del p.m., con facoltà dei difensori di prenderne visione ed estrarne copia.

Il sistema del doppio fascicolo nasce dall'esigenza di impedire che il giudice del dibattimento possa essere influenzato dal contenuto degli atti di indagine preliminare che non hanno valore di prova ed esauriscono la loro funzione con il rinvio a giudizio dell'imputato, salvo ipotesi eccezionali di recupero dibattimentale.

Difatti, ex art. 511 valore di prova possono assumere solo quegli atti di cui venga data lettura.

Oltre agli atti elencati nella norma in commento, possono confluire nel fascicolo per il dibattimento gli atti investigativi del p.m. o del difensore, ma solamente quando vi è accordo tra le parti.

Massime relative all'art. 431 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 7697/2017

Nel fascicolo per il dibattimento, formato ai sensi dell'art. 431 cod. proc. pen., devono essere inseriti gli atti relativi alla notifica all'imputato dell'avviso per l'udienza preliminare, al fine di agevolare i poteri d'ufficio del giudice di rilevare nullità insanabili e garantire, in tal modo, la ragionevole durata del processo. (In motivazione, la Corte ha precisato che la tassatività dell'elencazione contenuta nell'art. 431 cod. proc. pen. attiene ai soli atti di indagine con valenza probatoria).

Cass. pen. n. 15624/2015

In tema di formazione del fascicolo del dibattimento, il consenso alla richiesta della controparte di acquisizione allo stesso di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, ovvero della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva, può essere espresso tacitamente attraverso l'assenza di opposizione, se il complessivo comportamento processuale della parte interessata è incompatibile con una volontà contraria.

Cass. pen. n. 7845/2015

In tema di intercettazioni, i decreti autorizzativi non rientrano tra gli atti che devono essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento ex art. 431, primo comma, cod. proc. pen., sicché il loro mancato inserimento nello stesso non determina alcuna inutilizzabilità degli esiti delle attività di captazione, salvo che non sia prospettata l'inesistenza o la nullità degli stessi.

Cass. pen. n. 1727/2015

Il consenso delle parti all'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti in quello del pubblico ministero, ovvero della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva, può formarsi tacitamente mediante una manifestazione di volontà espressa di chi propone e l'assenza di opposizione della controparte, qualora il complessivo comportamento processuale di quest'ultima sia incompatibile con una volontà contraria.

Cass. pen. n. 31220/2013

In materia di atti relativi alla procedibilità, nella ipotesi in cui nel fascicolo del dibattimento non sia stata inserita la querela e/o l'attestazione prevista dall'art. 337, comma quarto, c.p.p., a suo tempo redatte, queste potranno essere prodotte o acquisite d'ufficio durante il giudizio anche nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Cass. pen. n. 14366/2013

La nullità del provvedimento di distruzione del corpo del reato non si comunica agli atti antecedenti e, segnatamente, al verbale di sequestro dello stesso corpo del reato, che fa parte del fascicolo.

Cass. pen. n. 45853/2012

In materia di intercettazioni telefoniche, i relativi decreti autorizzativi non rientrano tra gli atti che devono essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento, sicché il loro mancato inserimento nello stesso non determina alcuna inutilizzabilità o nullità degli esiti delle intercettazioni.

Cass. pen. n. 44970/2008

La comunicazione della notizia di reato contenente dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa nei confronti dell'imputato può essere acquisita al fascicolo del dibattimento ed utilizzata per la decisione ai sensi dell'art. 512 c.p.p., anche in assenza di consenso da parte dell'imputato, qualora per circostanze obiettive l'atto debba essere qualificato come irripetibile per esserne venuta meno la possibilità di rinnovazione attraverso l'audizione del dichiarante. (Fattispecie in cui la persona offesa era deceduta nelle more del giudizio).

Cass. pen. n. 36965/2007

Il verbale di polizia giudiziaria relativo all'accertamento in ordine ad esalazioni o fumi maleodoranti costituisce un accertamento urgente su cose o situazioni suscettibili per loro natura di subire modificazioni o di scomparire in tempi brevi e, in quanto atto irripetibile ai sensi dell'art. 431, comma primo, lett. b) c.p.p., non è soggetto ad alcuna limitazione processuale circa i termini per la sua acquisizione

Cass. pen. n. 32343/2007

I verbali d'ispezione dei luoghi eseguiti dalla polizia giudiziaria sono atti irripetibili, come tali legittimamente acquisibili al fascicolo del dibattimento, allorché si limitino alla descrizione di situazioni o luoghi suscettibili di modificazione nel tempo; ove invece facciano riferimento anche allo sviluppo delle indagini o alle dichiarazioni rese da persone informate sui fatti, assumono un contenuto misto che impedisce l'integrale acquisizione al fascicolo consentendola solo relativamente alla parte descrittiva.

Cass. pen. n. 19473/2007

Se l'udienza di cui all'art. 431 c.p.p. si svolge senza contraddittorio non vi è nullità, perché tale udienza non comporta preclusioni e non pregiudica le esigenze della difesa. (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 41281/2006

Le relazioni di servizio della polizia giudiziaria sono atti irripetibili, come tali inseribili nel fascicolo per il dibattimento, soltanto se contengono un tipo di accertamento che non è possibile «riprodurre» nuovamente nel dibattimento attraverso l'escussione dell'operante: ciò che si verifica allorquando contengano o la descrizione di un'attività materiale ulteriore rispetto a quella investigativa e non riproducibile ovvero la descrizione di luoghi, cose o persone, soggetti a modificazioni.

Cass. pen. n. 10278/2006

Ai fini dell'applicazione dell'art. 431, comma 1, lett. b), c.p.p. (ai sensi del quale, in deroga al principio dell'oralità cui è ispirata la disciplina del processo penale, è consentito l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento degli atti irripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria), il concetto di irripetibilità deve ritenersi coincidente con quello di impossibilità materiale e ontologica di rinnovare nel giudizio il medesimo atto compiuto nella fase delle indagini preliminari, come si verifica, ad esempio, con riguardo ad atti quali le perquisizioni, i sequestri, le intercettazioni di comunicazioni, le rilevazioni urgenti in luoghi ovvero su cose o persone. Ne deriva che non possono qualificarsi come atti irripetibili le «informative» o le «relazioni di servizio» della polizia giudiziaria, qualora esse riflettano una mera attività di constatazione e osservazione, ovvero documentino semplicemente le circostanze di tempo e di luogo in cui è stata acquisita la notizia di reato, dovendosi in tali ipotesi ritenere possibile la rinnovazione descrittiva del contenuto degli atti anzidetti, da parte dei verbalizzanti, nel contraddittorio delle parti.

Cass. pen. n. 38307/2005

Le relazioni di servizio possono essere considerate atti irripetibili, ed essere pertanto inserite nel fascicolo per il dibattimento, ai sensi dell'art. 431, comma 1, lett. b), c.p.p., quando contengano la rappresentazione dello stato dei luoghi o la documentazione di un'attività osservata dal pubblico ufficiale e soggetta a mutamento; non invece quando consistano nella mera rappresentazione di fatti svoltisi davanti all'ufficiale di polizia giudiziaria o nella documentazione di come si sia acquisita la notizia di reato o ancora nella descrizione delle indagini espletate. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che potesse essere considerata atto irripetibile la relazione di servizio attestante che un sorvegliato speciale non era stato trovato in casa ad una data ora).

Cass. pen. n. 46736/2004

La violazione dell'art. 431 c.p.p., come novellato dalla L. n. 479/1999, per omesso rispetto del principio del contraddittorio, non determina la nullità del successivo dibattimento e della relativa sentenza.

Cass. pen. n. 19678/2003

Sono utilizzabili ai fini della decisione, perché non in contrasto con i principi fondamentali e inderogabili dell'ordinamento giuridico italiano, ed in particolare con le garanzie costituzionali del diritto di difesa e del contraddittorio, le prove dichiarative assunte all'estero nella fase dibattimentale mediante rogatoria internazionale, con l'assistenza e la rappresentanza defensionale, ma senza la presenza dell'imputato, detenuto in Italia, la cui istanza di trasferimento temporaneo, pur regolarmente inoltrata dallo Stato richiedente, sia stata respinta dallo Stato richiesto in base alla normativa pattizia. (Nella specie la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata il 20 aprile 1959).

Cass. pen. n. 785/2003

Il rispetto della regola del contraddittorio tra le parti nella formazione del fascicolo per il dibattimento previsto dall'art. 431 c.p.p., nel testo risultante dalle modificazioni ad esso apportate con legge 16 dicembre 1999 n. 479, non opera nell'ipotesi di giudizio immediato, dovendo intendersi riferito il rinvio a tale disposizione figurante nell'art. 457 stesso codice alla formulazione antecedente a quelle modifiche, e quindi all'esclusiva necessità di indicazione degli atti da inserire nel fascicolo medesimo e non all'osservanza delle forme del contraddittorio. (Fattispecie relativa a conflitto sollevato dal Gip al quale il tribunale aveva disposto la trasmissione del fascicolo processuale perché provvedesse all'adempimento in discorso, ritenuto ingiustificatamente omesso).

Cass. pen. n. 42802/2002

Le relazioni concernenti l'attività svolta dalla polizia giudiziaria (c.d. relazioni di servizio) sono atti irrepetibili, stante la necessità di immediata documentazione di quanto percepito in uno scritto che ne garantisca la genuinità e lo preservi da errori di ricordo; ne consegue che è legittima la loro acquisizione al fascicolo per il dibattimento e utilizzazione ai fini del giudizio

Cass. pen. n. 39340/2002

Ai fini dell'applicazione dell'art. 431, comma 1, lett. b), c.p.p. (ai sensi del quale, in deroga al principio dell'oralità cui è espirata la disciplina del processo penale, è consentito l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento degli atti irripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria), il concetto di irripetibilità deve ritenersi coincidente con quello di impossibilità materiale e ontologica di rinnovare nel giudizio il medesimo atto compiuto nella fase delle indagini preliminari, come si verifica, ad esempio, con riguardo ad atti quali le perquisizioni, i sequestri, le intercettazioni di comunicazioni, le rilevazioni urgenti in luoghi ovvero su cose o persone. Ne deriva che non possono qualificarsi come atti irripetibili le “informative” o le “relazioni di servizio” della polizia giudiziaria, qualora esse riflettano una mera attività di constatazione e osservazione, ovvero documentino semplicemente le circostanze di tempo e di luogo in cui è stata acquisita la notizia di reato, dovendosi in tali ipotesi ritenere possibile la rinnovazione descrittiva del contenuto degli atti anzidetti, da parte dei verbalizzanti, nel contraddittorio delle parti.

Cass. pen. n. 37286/2002

Ai fini dell'applicazione dell'art. 431, comma 1, lett. b), c.p.p. (ai sensi del quale, in deroga al principio dell'oralità cui è ispirata la disciplina del processo penale, è consentito l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento degli atti irripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria), il concetto di irripetibilità deve ritenersi coincidente con quello di impossibilità materiale e ontologica di rinnovare nel giudizio il medesimo atto compiuto nella fase delle indagini preliminari, come si verifica, ad esempio, con riguardo ad atti quali le perquisizioni, i sequestri, le intercettazioni di comunicazioni, le rilevazioni urgenti in luoghi ovvero su cose o persone. Ne deriva che non possono qualificarsi come atti irripetibili le «informative» o le «relazioni di servizio» della polizia giudiziaria, qualora esse riflettano una mera attività di constatazione e osservazione, ovvero documentino semplicemente le circostanze di tempo e di luogo in cui è stata acquisita la notizia di reato, dovendosi in tali ipotesi ritenere possibile la rinnovazione descrittiva del contenuto degli atti anzidetti, da parte dei verbalizzanti, nel contraddittorio delle parti.

Cass. pen. n. 36290/2001

L'art. 431, comma 1, lett. d), c.p.p., nella parte in cui prevede l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento dei «documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale», così consentendone l'utilizzabilità come prove, manifestamente non si pone in contrasto con il principio del contraddittorio nella formazione della prova stabilito dall'art. 111, comma quarto, della Costituzione, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2, atteso che, ai sensi del successivo comma quinto dello stesso articolo 111, al suddetto principio può derogarsi, tra l'altro, in casi di «accertata impossibilità di natura oggettiva», tra i quali ben può farsi rientrare quello concernente le forme assunte dalla prova acquisita al processo mediante rogatoria internazionale, posto che non può pretendersi che l'ordinamento processuale straniero si conformi ai principi costituzionali vigenti in Italia.

Cass. pen. n. 8860/2000

La categoria degli atti irripetibili è concettualmente unitaria ed il relativo regime di utilizzazione processuale mira a presidiare la cristallizzazione documentale di operazioni o accadimenti che, sul piano contenutistico, non possono essere rinnovati nella loro ontologica e materialistica essenza. Altro è, infatti, l'attività di constatazione o apprensione, documentata nelle apposite forme, altro è la «rinnovazione» descrittiva del relativo contenuto, giacché mentre la prima esiste e si esaurisce nel momento stesso in cui viene compiuta, la seconda è sempre rinnovabile, e dunque ripetibile, salvo che venga a mancare il suo autore. Al pari, dunque, di perquisizioni e sequestri, anche gli atti di constatazione e osservazione espletati dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini assumono gli stessi connotati di irripetibilità, con l'ovvia conseguenza di assegnare alla relativa documentazione il pertinente regime di utilizzabilità. (Nella specie, in applicazione di tali principi, sono state ritenute irripetibili, e pertanto legittimamente inserite nel fascicolo per il dibattimento, ai sensi dell'art. 431, comma 1, lett. B, c.p.p., le relazioni di servizio riflettenti attività di constatazione, ad opera della polizia giudiziaria, di fatti dai quali emergeva l'esistenza di determinati rapporti fra due imputati).

Cass. pen. n. 8034/2000

Il riconoscimento fotografico in sede di indagini preliminari ha valore indiziario, di orientamento investigativo; il relativo verbale non può essere inserito originariamente nel fascicolo d'ufficio ex art. 431 c.p.p., ma può eventualmente essere acquisito al processo in sede di contestazione al testo ex art. 500 comma 4 c.p.p. In mancanza di detta acquisizione, la ricognizione va ripetuta in dibattimento alla presenza dell'imputato, ovvero il fatto della precedente individuazione della persona imputata del reato come il soggetto raffigurato nella fotografia deve essere confermata dai testi e dagli agenti operanti con l'attestazione della coincidenza delle generalità dell'imputato e della persona riconosciuta.

Cass. pen. n. 5401/2000

L'individuazione di un soggetto - sia personale sia fotografica - è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, perciò, una specie del più generale concetto di dichiarazione. Il documento che la contenga può essere allegato al fascicolo d'ufficio, ma se in dibattimento venga contestata l'efficacia dimostrativa della individuazione eseguita nella fase delle indagini, deve farsi ricorso all'art. 500 c.p.p., non difformemente da quanto si verifica per la deposizione testimoniale, e solo se si sia proceduto alle necessarie contestazioni la dichiarazione può definitivamente allegarsi al fascicolo ed essere, quindi, utilizzabile. In quest'ultimo caso non può avere alcun rilievo la circostanza che il giudice non abbia disposto la ricognizione, quale disciplinata dagli artt. 231 ss. c.p.p., sempre che egli abbia esternato sul punto i criteri di inferenza che abbiano fatto ritenere inutile l'assunzione di quest'ultimo mezzo di prova.

Cass. pen. n. 13750/1999

Non sussiste obbligo del giudice di dare lettura della relazione scritta eventualmente presentata dal perito, a meno che il giudice, dopo aver proceduto all'esame del perito, non lo ritenga necessario o qualcuna delle parti ne faccia richiesta; l'obbligo di lettura è prescritto solo per gli atti originariamente contenuti nel fascicolo formato a norma dell'art. 431 c.p.p., e pertanto non per la relazione peritale scritta che non è un adempimento obbligatorio, essendo anzi previsto che il perito risponda oralmente in udienza ai quesiti postigli, e pertanto non rientra tra gli atti originariamente contenuti nel fascicolo per il dibattimento.

Cass. pen. n. 10964/1999

Poiché la querela è una manifestazione di volontà intesa a rimuovere un ostacolo alla perseguibilità di determinati reati, il documento in cui tale volontà viene manifestata ha funzione di impulso processuale e deve necessariamente confluire nel fascicolo di cui all'art. 431 c.p.p. Qualora ciò non sia avvenuto (per inerzia o per errore), la materiale allegazione di esso ben può esser disposta anche nel corso del dibattimento (ai sensi dell'ultima parte del secondo comma dell'art. 491 c.p.p., che pone espressamente un'eccezione alla preclusione fissata dal primo comma), ovvero richiesta nel giudizio di appello, ai sensi dell'art. 603, secondo comma, c.p.p., allorquando il reperimento materiale del documento sia avvenuto dopo il giudizio di primo grado, e comunque disposta d'ufficio ai sensi del terzo comma del medesimo art. 603.

Cass. pen. n. 4/1999

I verbali di sopralluogo e di osservazione, con le riprese fotografiche connesse, in quanto riproducenti fatti e persone individuati in situazioni soggette a mutamento costituiscono atti irripetibili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 431 lett. b), c.p.p. (Nell'occasione la Corte ha precisato che l'irripetibilità deriva dall'impossibilità di riprodurre al dibattimento la situazione percepita e rappresentata in un determinato contesto temporale, spaziale e modale non rinnovabile, la quale verrebbe altrimenti dispersa ai fini probatori).

Cass. pen. n. 9284/1998

L'accertamento realizzato in sede investigativa dal pubblico ministero non urgente e sicuramente ripetibile non può essere inserito nel fascicolo di cui all'art. 431 c.p.p. e non può essere utilizzato in dibattimento, neppure attraverso l'audizione quale teste del consulente del pubblico ministero, in quanto tale facoltà, espressamente prevista dall'art. 501 stesso codice, è subordinata alla condizione che la sua deposizione riguardi solo fatti di cui sia venuto a conoscenza non a seguito dell'espletamento dell'incarico peritale. (Fattispecie di annullamento con rinvio in tema di prescrizione abusiva di sostanze stupefacenti da parte di medici, con consulenza teorica sui medicinali prescritti).

Cass. pen. n. 8296/1996

La persona che, sentita quale parte lesa del reato di lesioni, renda dichiarazioni false, forvianti e reticenti idonee a ostacolare le investigazioni delle autorità, deve essere ritenuta responsabile del reato di favoreggiamento ed il verbale contenente le dichiarazioni sulle quali si basa l'incriminazione possono essere acquisite al fascicolo del dibattimento, in quanto costituiscono il corpo del reato del delitto contestato.

Cass. pen. n. 6251/1996

Il processo verbale di constatazione redatto in occasione di controlli in materia tributaria con riferimento alla sua inseribilità nel fascicolo del dibattimento, va riguardato in due distinti momenti o componenti: nella parte in cui rappresenta una situazione di fatto in un determinato momento, dotata di una qualsiasi rilevanza penale e suscettibile per sua natura di subire modificazioni, è, come tale, da considerare documento acquisibile al fascicolo del dibattimento; nella parte in cui contiene, invece, la documentazione di atti successivi al sorgere di indizi di reità, non è acquisibile in quanto tale al fascicolo del dibattimento, perché, anche a prescindere dalla questione della ripetibilità o meno degli atti stessi, attiene a un momento a partire dal quale devono essere operative le regole del codice di procedura penale.

Cass. pen. n. 6547/1992

Il verbale degli ispettori del lavoro, che sono ufficiali di polizia giudiziaria, quando contenga la descrizione di cose, di tracce o di luoghi, suscettibili di modifica nel tempo per eventi naturali o per comportamenti umani, va inserito nel fascicolo del dibattimento. Esso costituisce documentazione di attività irripetibile proprio perché descrittiva di una situazione accertata in un determinato momento storico. L'irripetibilità non attiene infatti, alla «verbalizzazione» ma al suo contenuto. Ne deriva che di esso deve darsi lettura e va utilizzato come prova ai fini del giudizio.

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Anonimo chiede
mercoledì 10/01/2018 - Toscana
“Spett.le studio legale,
vorrei sapere se una sentenza di condanna per omicidio colposo può basarsi su una consulenza medico-legale del PM , presente nel fascicolo del Giudice, ma l'estensore della consulenza medico-legale non fu inserito nella lista dei testi e quindi in definitiva non fu possibile controesaminarlo oralmente nè dal mio Avvocato nè dal mio consulente medico-legale di parte.
Il mancato controesame, il teste non fu nemmeno chiamato ad esporre oralmente le sue conclusioni dal Giudice, mi ha impedito di evidenziare gli errori da lui commessi e ha leso il principio di contraddittorietà. Inoltre tale consulente, si è fatto aiutare in sede autoptica da un ausiliario, un anatomopatologo, facendosi autorizzare dal Giudice ma nè lui nè il PM informarono i miei Avvocati. Esistono sentenze della Cassazione che trattano tali casi a me favorevoli? Grazie”
Consulenza legale i 18/01/2018
Nel processo penale vige il principio per il quale la formazione della prova deve avvenire in contraddittorio tra le parti e inoltre il giudice nel decidere non deve essere influenzato dalle prove che sono state raccolte unilateralmente dalle parti durante le indagini.

Proprio per questo motivo, successivamente all’emanazione del decreto che dispone il giudizio, il fascicolo delle indagini preliminari (che contiene tutti gli atti di indagine compiuti dal pm, dalla polizia giudiziaria e dal difensore) viene separato rispetto al fascicolo dibattimentale (il fascicolo di cui viene a conoscenza il giudice del dibattimento, quello che Lei chiama “fascicolo del giudice”).

L’art. 431 del codice di procedura penale indica gli atti che possono confluire dal fascicolo del pubblico ministero a quello dibattimentale, e tra questi inserisce anche “i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dal difensore”.
Gli atti non ripetibili sono quelli che hanno ad oggetto una persona, una cosa o un luogo che è suscettibile di modificazione e che quindi non rende possibile la successiva ripetizione della verifica, ed è per questo che, non potendosi reiterare in dibattimento, vengono direttamente acquisiti all’interno del fascicolo dibattimentale. Tuttavia, anche se si tratta di prove assunte al di fuori del dibattimento, il contraddittorio non viene violato; infatti, l’art. 360 c.p.p. (che si occupa proprio degli accertamenti tecnici non ripetibili) prevede che l’indagato, la persona offesa e i difensori, vengano tempestivamente avvisati dell’accertamento e della loro facoltà di nominare propri consulenti tecnici: “Quando gli accertamenti previsti dall'articolo 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici".

Quindi, se la consulenza medico-legale disposta dal PM, di cui Lei parla, si qualificasse come un atto non ripetibile, la sua presenza all’interno del fascicolo dibattimentale sarebbe legittima. Inoltre la giurisprudenza, proprio relativamente alle consulenze tecniche, sostiene che gli atti che hanno natura irripetibile, non solo entrano a far parte del fascicolo dibattimentale, ma su di essi si può basare la decisione del giudice, anche se non si sia proceduto all’esame del consulente in dibattimento (e questo proprio perché il contraddittorio, in questi casi, viene garantito durante le indagini preliminare come sopra spiegato): gli “.. atti non ripetibili che, in mancanza della riserva di promozione di incidente probatorio, vanno inseriti nel fascicolo per il dibattimento ex art. 431, lett. c), cod. proc. pen…. sono, pertanto, utilizzabili indipendentemente dall'esame del consulente” (Corte di Cassazione penale, Sez. I, n.8082 del 11 febbraio 2010).

Al contrario, se un atto è ripetibile, il relativo verbale non confluisce all’interno del fascicolo dibattimentale, dovendo la prova formarsi durante il dibattimento in contraddittorio tra le parti. C’è però un’eccezione: le parti possono concordare che alcuni atti del fascicolo del PM confluiscano all’interno del fascicolo dibattimentale, rinunciando, quindi, parzialmente al contraddittorio nella formazione della prova. Infatti l’art. 431 c.p.p. prevede al secondo comma che “le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva”.

Quindi se la consulenza medico-legale si qualificasse come un atto ripetibile, non potrebbe entrare nel fascicolo dibattimentale, potendo tranquillamente essere ripetuta in dibattimento davanti al giudice. L’unico caso in cui potrebbe essere acquisita legittimamente al fascicolo dibattimentale sarebbe nel caso in cui ci sia stato un accordo tra le parti.

Non è tuttavia possibile stabilire, in assenza di ulteriori informazioni, se la specifica consulenza tecnica medico-legale di cui Lei parla sia un atto ripetibile o meno; dipende dal tipo di accertamento di volta in volta effettuato. Per quanto attiene al fatto che il consulente tecnico si sia fatto aiutare, previa autorizzazione, da un professionista anatomopatologo, senza darVi notifica, non pare ravvisabile alcun tipo di nullità. E' prassi dei consulenti farsi coadiuvare nella propria prestazione e non pare ravvisabile un obbligo di notifica in tal caso.