Che cosa significa "Fascicolo per il dibattimento"?
Fascicolo formato al termine dell'udienza preliminare, nel contraddittorio tra le parti, nel quale confluiscono i soli materiali cognitivi fisiologicamente destinati a trasformarsi in prova nel corso del giudizio, previa lettura. A tale adempimento provvede il giudice per l'udienza preliminare immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio o in una nuova udienza se una delle parti ne fa richiesta, per poi essere trasmesso al giudice del dibattimento insieme al decreto che dispone il giudizio (artt. 431 e 432).