(massima n. 2)
Non sussiste obbligo del giudice di dare lettura della relazione scritta eventualmente presentata dal perito, a meno che il giudice, dopo aver proceduto all'esame del perito, non lo ritenga necessario o qualcuna delle parti ne faccia richiesta; l'obbligo di lettura č prescritto solo per gli atti originariamente contenuti nel fascicolo formato a norma dell'art. 431 c.p.p., e pertanto non per la relazione peritale scritta che non č un adempimento obbligatorio, essendo anzi previsto che il perito risponda oralmente in udienza ai quesiti postigli, e pertanto non rientra tra gli atti originariamente contenuti nel fascicolo per il dibattimento.