(massima n. 1)
Le relazioni di servizio possono essere considerate atti irripetibili, ed essere pertanto inserite nel fascicolo per il dibattimento, ai sensi dell'art. 431, comma 1, lett. b), c.p.p., quando contengano la rappresentazione dello stato dei luoghi o la documentazione di un'attivitą osservata dal pubblico ufficiale e soggetta a mutamento; non invece quando consistano nella mera rappresentazione di fatti svoltisi davanti all'ufficiale di polizia giudiziaria o nella documentazione di come si sia acquisita la notizia di reato o ancora nella descrizione delle indagini espletate. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che potesse essere considerata atto irripetibile la relazione di servizio attestante che un sorvegliato speciale non era stato trovato in casa ad una data ora).