1. È consentita l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale [688], della documentazione esistente presso gli uffici del servizio sociale degli enti pubblici e presso gli uffici di sorveglianza nonché delle sentenze irrevocabili di qualunque giudice italiano e delle sentenze straniere riconosciute [730], ai fini del giudizio sulla personalità dell'imputato o della persona offesa dal reato, se il fatto per il quale si procede deve essere valutato in relazione al comportamento o alle qualità morali di questa(1).
2. Le sentenze indicate nel comma 1 e i certificati del casellario giudiziale possono inoltre essere acquisiti al fine di valutare la credibilità di un testimone [688 2](2).
Note
(1)
Le sentenze possono essere acquisite solo se si è formata la cosa giudicata ovvero non è più proponibile alcun ordinario mezzo di impugnazione.
(2)
I certificati del casellario riguardanti il testimone possono essere richiesti anche dal pubblico ministero e dal difensore, previa autorizzazione del giudice procedente ex art. 688, comma secondo.