(massima n. 1)
In tema di concorso di persone nel reato, nel caso in cui all'imputato sia stata contestata sia la partecipazione materiale al fatto delittuoso che quella morale, la condanna solo per quest'ultima non comporta una pronunzia assolutoria parziale rispetto al contributo materiale al reato, poiché la statuizione sul ruolo assunto dal giudicabile non costituisce punto di decisione, in relazione al quale può formarsi una preclusione processuale o può operare il divieto di "reformatio in peius". (Fattispecie in tema di omicidio).