(massima n. 1)
L'accertamento realizzato in sede investigativa dal pubblico ministero non urgente e sicuramente ripetibile non può essere inserito nel fascicolo di cui all'art. 431 c.p.p. e non può essere utilizzato in dibattimento, neppure attraverso l'audizione quale teste del consulente del pubblico ministero, in quanto tale facoltà, espressamente prevista dall'art. 501 stesso codice, è subordinata alla condizione che la sua deposizione riguardi solo fatti di cui sia venuto a conoscenza non a seguito dell'espletamento dell'incarico peritale. (Fattispecie di annullamento con rinvio in tema di prescrizione abusiva di sostanze stupefacenti da parte di medici, con consulenza teorica sui medicinali prescritti).