(massima n. 1)
La categoria degli atti irripetibili è concettualmente unitaria ed il relativo regime di utilizzazione processuale mira a presidiare la cristallizzazione documentale di operazioni o accadimenti che, sul piano contenutistico, non possono essere rinnovati nella loro ontologica e materialistica essenza. Altro è, infatti, l'attività di constatazione o apprensione, documentata nelle apposite forme, altro è la «rinnovazione» descrittiva del relativo contenuto, giacché mentre la prima esiste e si esaurisce nel momento stesso in cui viene compiuta, la seconda è sempre rinnovabile, e dunque ripetibile, salvo che venga a mancare il suo autore. Al pari, dunque, di perquisizioni e sequestri, anche gli atti di constatazione e osservazione espletati dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini assumono gli stessi connotati di irripetibilità, con l'ovvia conseguenza di assegnare alla relativa documentazione il pertinente regime di utilizzabilità. (Nella specie, in applicazione di tali principi, sono state ritenute irripetibili, e pertanto legittimamente inserite nel fascicolo per il dibattimento, ai sensi dell'art. 431, comma 1, lett. B, c.p.p., le relazioni di servizio riflettenti attività di constatazione, ad opera della polizia giudiziaria, di fatti dai quali emergeva l'esistenza di determinati rapporti fra due imputati).