(massima n. 1)
È illegittima la declaratoria di estinzione del reato pronunciata in dipendenza dell'applicazione dell'art. 425, comma secondo, c.p.p. - per il quale "ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il giudice tiene conto delle circostanze attenuanti. Si applicano le disposizioni dell'art. 69 c.p." - e, pertanto, del giudizio di bilanciamento tra le varie circostanze, in quanto il novellato art. 157 c.p., introdotto con L. n. 251 del 2005, - che, in linea di principio, esclude rilievo alle circostanze per determinare il tempo necessario a prescrivere - è successivo alla previsione del predetto art. 425, comma secondo, il quale è, quindi, abrogato, in virtù del principio per cui "lex posterior derogat legi anteriori".