(massima n. 1)
Non sono rilevabili, in sede di legittimità, vizi di motivazione della sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice dell'udienza preliminare per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., in quanto il rinvio della causa all'esame del giudice di merito conseguente alla pronuncia di annullamento è incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dall'art. 129 cod. proc. pen.; ne consegue che l'annullamento per vizio di motivazione può essere disposto senza rinvio, allorquando nel dichiarare la prescrizione il giudice abbia dato atto della sussistenza dei presupposti per una pronuncia ex art. 425, comma terzo, cod. proc. pen., atteso che il proscioglimento nel merito per insufficienza o contraddittorietà della prova è del tutto equiparato alla mancanza di prove e costituisce pertanto statuizione più favorevole rispetto a quella di estinzione del reato.