(massima n. 1)
Nel caso in cui manchi un elemento costitutivo, di natura oggettiva, del reato contestato, l'assoluzione dell'imputato va deliberata con la formula Ģil fatto non sussisteģ, non con quella Ģil fatto non č previsto dalla legge come reatoģ, che riguarda la diversa ipotesi in cui manchi una qualsiasi norma penale cui ricondurre il fatto imputato. (Fattispecie nella quale al ricorrente era contestata l'appropriazione di denaro altrui sull'erroneo presupposto che le somme da lui trattenute, come datore di lavoro, sullo stipendio della lavoratrice, dovessero per ciō solo considerarsi trasferite in proprietā di questa: la Suprema Corte ha ritenuto che difettasse l'elemento dell'altruitā del bene, costitutivo della fattispecie astratta di appropriazione indebita, ed ha conseguentemente dichiarato che il fatto reato contestato non sussiste)