(massima n. 1)
Il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere non può avere per oggetto gli elementi acquisiti dal Pubblico Ministero ma solo la giustificazione adottata dal giudice nel valutarli e, quindi, la riconoscibilità del criterio prognostico adottato nella valutazione d'insieme degli elementi acquisiti dal P.M. per escludere che l'accusa sia sostenibile in giudizio. (Fattispecie nella quale la Corte ha censurato la decisione con cui il G.u.p., operando una prognosi sull'innocenza dell'imputata, ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti della medesima per il reato associativo ascrittole, affermando che gli elementi indiziari in atti non fossero sufficienti ad integrare l'ipotesi accusatoria).