(massima n. 1)
Il giudice puņ pronunciare sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilitą, a norma dell'art. 425 c.p.p., solo dopo aver accertato la configurabilitą, in termini materiali e di colpevolezza, del reato attribuito all'imputato stesso. (Nella specie, la Corte ha annullato la sentenza di merito che si era limitata a dare atto della mancanza di «evidenti cause di proscioglimento nel merito » ).