(massima n. 2)
La sentenza di non doversi procedere emessa de plano, per la ritenuta sussistenza di una causa di non punibilitą, dal Gup, investito della richiesta del P.M. di rinvio a giudizio dell'imputato, non č abnorme, ma viziata da nullitą di ordine generale ai sensi dell'art. 178, lett. b) e c) c.p.p., in quanto incide negativamente sulla partecipazione al procedimento del P.M., al quale viene precluso l'esercizio delle facoltą tese eventualmente a meglio definire e suffragare l'accusa, nonchč la violazione del diritto di difesa dell'imputato, al quale viene interdetto l'esercizio di facoltą esperibili solo nell'ambito dell'udienza preliminare. (Nella specie, in cui il Gup aveva prosciolto l'imputato con formula ampiamente liberatoria, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza, disponendo «la trasmissione degli atti allo stesso ufficio» rappresentato da persona diversa da quella che aveva emesso la decisione annullata, con l'obbligo di celebrazione dell'udienza preliminare per la decisione sulla richiesta del P.M.).