Cass. pen. n. 11170/2008
In tema di autorizzazione a procedere nei confronti di membro del Parlamento, la necessità della stessa non è esclusa dal consenso dell'interessato all'atto da compiere, essendo la garanzia prevista dall'art. 68 Cost. posta a tutela della Camera di appartenenza e non già del singolo parlamentare, il quale, quindi, non può validamente rinunciarvi. (Annulla senza rinvio, App. Messina, 10 aprile 2007).
Corte cost. n. 360/1996
Devono considerarsi costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 77 cost., i d.l. iterati o reiterati, quando tali decreti, considerati nel loro complesso o in singole disposizioni, abbiano sostanzialmente riprodotto in assenza di nuovi (e sopravvenuti) presupposti straordinari di necessità ed urgenza, il contenuto normativo di un d.l. che abbia perso efficacia a seguito della mancata conversione, in quanto il d.l. iterato o reiterato - per il fatto di riprodurre (nel suo complesso o in singole disposizioni) il contenuto di un d.l. non conv., senza introdurre variazioni sostanziali - collide con la previsione costituzionale sia perchè altera la natura provvisoria della decretazione d'urgenza, procrastinando, di fatto, il termine invalicabile previsto dalla Costituzione, per la conversione in legge; sia perchè toglie valore al carattere "straordinario" dei requisiti della necessità e dell'urgenza, posto che la reiterazione viene a stabilizzare e a prolungare nel tempo il richiamo ai motivi già posti a fondamento del primo decreto; sia perchè attenua la sanzione della perdita retroattiva di efficacia del decreto non conv., posto che il ricorso ripetuto alla reiterazione suscita nell'ordinamento l'aspettativa di consolidamento degli effetti determinati dalla decretazione d'urgenza mediante la sanatoria finale della disciplina reiterata; sia perchè la prassi della reiterazione, tanto più se diffusa e prolungata nel tempo, incide sugli equilibri istituzionali, alterando i caratteri della stessa forma di governo e l'attribuzione della funzione legislativa ordinaria al Parlamento (art. 70 cost.); sia, infine, perchè siffatta prassi, se diffusa e prolungata, intacca anche la certezza del diritto nei rapporti fra i diversi soggetti, per l'impossibilità di prevedere la durata nel tempo delle norme reiterate e l'esito finale del processo di conversione, con conseguenze ancora più gravi nei casi in cui il decreto reiterato incida nella sfera dei diritti fondamentali, nella materia penale, o sia, comunque, tale da determinare effetti irreversibili in ipotesi di mancata conversione finale.
Cass. pen. n. 1099/1994
Nel procedimento penale relativo a reati ministeriali, successivamente alla concessione dell'autorizzazione a procedere, la competenza allo svolgimento di specifici atti istruttori ed alla decisione sulla richiesta di rinvio a giudizio spetta al Collegio per i reati ministeriali: ciò in base al dettato testuale dell'art. 9 quarto comma L. 16 gennaio 1989 n. 1, istitutiva di tale Collegio, che espressamente dispone che «l'Assemblea», ove conceda l'autorizzazione, rimette gli atti al Collegio di cui all'art. 7, perché continui il procedimento secondo le norme vigenti, dovendosi escludere che il verbo «continui», in quanto preposto al termine «procedimento» possa essere stato usato in senso intransitivo; né è pensabile che la legge costituzionale abbia inteso istituire un Collegio da restare relegato nella posizione marginale di organo competente per le sole indagini preliminari ex art. 8, fra l'altro con incoerente frantumazione della fase delle indagini in due tronconi ante e post autorizzazione a procedere, attribuiti alla competenza di organi del tutto diversi e di rango differente.
Cass. pen. n. 6984/1993
Per la proposizione da parte del P.M. della richiesta di autorizzazione a procedere è previsto un duplice termine: uno, di carattere strutturale, esige che la richiesta detta intervenga prima dell'esercizio dell'azione penale, l'altro è di carattere temporale, dovendo la stessa essere presentata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona per la quale è necessaria l'autorizzazione. L'inosservanza del termine strutturale non ha una diretta ed immediata sanzione processuale ma incide solo sul rapporto tra autorizzazione a procedere ad azione penale, costituendo la prima condizione di promuovibilità della seconda, e su quello tra autorizzazione ed iniziativa del P.M. nell'ambito del procedimento, prevedendo il sistema normativo rigorosi e speciali limiti al compimento di atti da parte del P.M. prima della concessione dell'autorizzazione. Il termine temporale non ha carattere perentorio. (Nella fattispecie, il P.M. aveva chiesto l'autorizzazione a procedere nei confronti di imputata per il reato di cui all'art. 278 c.p. oltre il termine di trenta giorni indicato dall'art. 344, primo comma, c.p.p. e dopo la richiesta di rinvio a giudizio ma il Gip aveva dichiarato non luogo a procedere per mancanza di autorizzazione. Successivamente, questa era stata concessa dal Ministro di grazia e giustizia e il P.M. aveva disposto una nuova iscrizione nel registro notizie reato e formulato una seconda richiesta di rinvio a giudizio. Il Gip all'esito di giudizio abbreviato, aveva prosciolto l'imputata per mancanza di valida autorizzazione. La Corte di cassazione ha annullato con rinvio la sentenza enunciando il principio di cui in massima).