Cass. pen. n. 37691/2022
Il mezzo di prova del confronto non costituisce adempimento di cui sia imposta obbligatoriamente l'effettuazione, in quanto, a fronte di contrastanti versioni fornite dai dichiaranti, spetta al giudice apprezzare, secondo il proprio libero convincimento, il grado di attendibilità dell'una piuttosto che dell'altra dichiarazione. (Dichiara inammissibile, Corte Appello Catania, 11/11/2021)
Cass. pen. n. 24979/2017
Nel caso di espletamento di un confronto tra dichiaranti che hanno fornito versioni contrastanti su fatti importanti, la circostanza che all'esito dell'espletamento dell'atto il contrasto non sia stato risolto non comporta necessariamente che il giudice debba ritenere dubbio o non provato il tema di prova, essendo tenuto ad apprezzare, secondo il libero convincimento, il grado di attendibilità dell'una o dell'altra versione e a ricostruire il fatto secondo il suo motivato e prudente apprezzamento, avuto riguardo alle dichiarazioni in contrasto, sia alle risultanze processuali nel loro complesso. (Annulla senza rinvio, App. Firenze, 15/07/2016)
Cass. pen. n. 40290/2013
Il confronto non costituisce adempimento di cui sia imposta obbligatoriamente l'effettuazione da parte di alcuna norma processuale, in quanto, a fronte di contrastanti versioni fornite dai dichiaranti, spetta al giudice apprezzare, secondo il proprio libero convincimento, il grado di attendibilità dell'una piuttosto che dell'altra dichiarazione.
Cass. pen. n. 2650/2012
Il giudice non può ammettere il confronto qualora l'imputato, limitandosi a rendere dichiarazioni spontanee, si è rifiutato di sottoporsi ad esame, in quanto tale rifiuto si estende anche al confronto, che in sostanza altro non è che la prosecuzione di un atto di esame.
Cass. pen. n. 6282/1997
Il giudice non può ammettere il confronto tra due soggetti se gli stessi non siano stati già esaminati in quella fase processuale, essendo l'esame delle parti o dei testimoni il primo sistema per eliminare i contrasti tra gli stessi. Inoltre, se il soggetto si è legittimamente rifiutato di sottoporsi all'esame, non può essere disposto il confronto del medesimo con altro soggetto, poiché il rifiuto di essere esaminato si estende al confronto, proprio perché questo mezzo di prova è in sostanza la prosecuzione di un atto di esame o di interrogatorio già svoltosi.