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Articolo 346 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilità

Dispositivo dell'art. 346 Codice di procedura penale

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 343, in mancanza di una condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire, possono essere compiuti gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova e, quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove previste dall'articolo 392(1).

Note

(1) La polizia giudiziaria riferisce senza ritardo al pubblico ministero l'attività di indagine e, se sussistono ragioni di urgenza o si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), la comunicazione è data immediatamente anche in forma orale. La documentazione delle attività compiute è prontamente trasmessa al pubblico ministero se questi ne fa richiesta.

Ratio Legis

Tale disposizione trova il proprio fondamento nella considerazione che le condizioni di procedibilità attengono a profili meramente procedurali dell'azione.

Spiegazione dell'art. 346 Codice di procedura penale

Una volta acquisita la notizia di reato, ma non ancora realizzatasi la condizione di procedibilità, occorre distinguere a seconda che essa possa ancora realizzarsi oppure no.

In tale ultimo caso, ai sensi dell'art. [[n411]], il pubblico ministero deve chiedere l'archiviazione al giudice per le indagini preliminari.

Nel caso di cui alla presente norma, in attesa della condizione di procedibilità, possono essere compiuti gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova, e, nei casi in cui sussista un pericolo nel ritardare l'acquisizione, può essere disposto l'incidente probatorio (v. art. 392).

La mancanza della condizione di procedibilità non impedisce dunque l'avvio delle indagini preliminari, ma si tratta di indagini sottoposte ad un peculiare regime.

A tal proposito, pare opportuno precisare che il termine per la conclusione delle indagini decorre dal momento in cui la querela, l'stanza, la richiesta o l'autorizzazione a procedere pervengono al pubblico ministero.

Massime relative all'art. 346 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 8/2001

In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, la disposizione di cui all'art. 14 primo comma della Convenzione europea di estradizione, resa esecutiva in Italia con legge 30 gennaio 1963, n. 300, secondo cui la persona estradata non può essere perseguita, giudicata o arrestata in vista dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né sottoposta a qualunque altra restrizione della sua libertà personale per un qualsiasi fatto anteriore alla consegna diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione, deve essere intesa nel senso che per i fatti diversi da quelli per i quali è stata concessa l'estradizione e commessi prima della consegna è inibito l'esercizio dell'azione penale, salvo che sia sopravvenuta l'estradizione suppletiva disciplinata dagli artt. 12 e 14 primo comma, lett. a), ovvero si sia verificata una delle cause di estinzione dell'estradizione previste dall'art. 14, primo comma, lett. b), della Convenzione predetta, atteso che la clausola di specialità si configura come introduttiva di una condizione di procedibilità, la cui mancanza costituisce elemento ostativo all'esercizio dell'azione penale nelle forme tipiche fissate dall'art. 405 c.p.p., anche se non impedisce il compimento degli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova, eventualmente mediante il ricorso all'incidente probatorio (art. 346 c.p.p.), l'esercizio dei poteri interruttivi della prescrizione purché compatibili con la fase antecedente all'esercizio dell'azione penale, nonché l'archiviazione della notizia di reato, che per sua natura resta estranea alla fase processuale. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza con la quale il giudice di merito aveva disatteso l'eccezione di improcedibilità formulata dall'imputato e pronunciato condanna per un reato diverso da quello in ordine al quale era stata concessa l'estradizione sul rilievo, ottenuto erroneo, che il principio di specialità operi esclusivamente come limite alla possibilità di restrizione della libertà personale, anche in sede esecutiva, della persona estradata e non anche con riferimento alla possibilità di sottoporre la stessa a procedimento penale per fatti diversi da quelli contemplati nell'estradizione).

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