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Articolo 344 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 04/10/2024]

Richiesta di autorizzazione a procedere

Dispositivo dell'art. 344 Codice di procedura penale

1. Il pubblico ministero chiede l'autorizzazione prima di procedere a giudizio direttissimo o di richiedere il giudizio immediato, il rinvio a giudizio, il decreto penale di condanna o di emettere il decreto di citazione a giudizio. La richiesta deve, comunque, essere presentata entro trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato [335] del nome della persona per la quale è necessaria l'autorizzazione(1).

2. Se la persona per la quale è necessaria l'autorizzazione è stata arrestata in flagranza [380], il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a procedere immediatamente e comunque prima della udienza di convalida [391].

3. Il giudice sospende il processo e il pubblico ministero richiede senza ritardo l'autorizzazione a procedere qualora ne sia sorta la necessità dopo che si è proceduto a giudizio direttissimo ovvero dopo che sono state formulate le richieste previste dalla prima parte del comma 1. Se vi è pericolo nel ritardo, il giudice provvede all'assunzione delle prove richieste dalle parti(2)

4. Quando si procede nei confronti di più persone per alcune delle quali soltanto è necessaria l'autorizzazione e questa tarda ad essere concessa, si può procedere separatamente [18] contro gli imputati per i quali l'autorizzazione non è necessaria.

Note

(1) Con la richiesta di autorizzazione a procedere, il pubblico ministero enuncia il fatto per il quale intende procedere, indicando le norme di legge che si assumono violate, e fornisce all'autorità competente gli elementi sui quali la richiesta si fonda.
(2) In questi casi l'autorizzazione si configura piuttosto quale condizione di perseguibilità e non dunque come condizione di procedibilità.

Ratio Legis

In alcuni casi il legislatore ha ritenuto che necessitassero maggiore tutela interessi alternativi all'esigenza di dare attuazione alla legge penale, la cui copertura è rimessa al rispetto di precise condizioni.

Spiegazione dell'art. 344 Codice di procedura penale

L'autorizzazione a procedere è una particolare condizione di procedibilità richiesta per esercitare l'azione penale nei confronti:

  • del Presidente del Consiglio del Ministri o di un Ministro, anche una volta cessati dalla carica, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni. In questo caso l'autorizzazione è concessa dalla Camera e dal senato, a seconda del ramo del Parlamento di cui fa parte l'indagato;

  • di un giudice onorario o aggregato della Corte Costituzionale, e l'autorizzazione è concessa dalla Corte Costituzionale stessa, che può negarla ove ritenga infondata l'iniziativa penale e mossa da intenti vessatori;


  • all'autore del delitto di vilipendio ai danni delle assemblee legislative, con autorizzazione dell'assemblea vilipesa.

Ai sensi dell'articolo 343, l'autorizzazione a procedere è rilasciata dall'autorità competente su richiesta del pubblico ministero e va presentata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato. Qualora la necessità del provvedimento sorga solo in seguito all'esercizio dell'azione penale, il giudice sospende il processo, al fine di consentire al pubblico ministero di chiedere l'autorizzazione.

In caso di arresto in flagranza di reato, l'autorizzazione va richiesta immediatamente, e comunque prima dell'udienza di convalida.

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