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Articolo 382 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Stato di flagranza

Dispositivo dell'art. 382 Codice di procedura penale

1. È in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima(1).

2. Nel reato permanente [158 c.p.] lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza.

Note

(1) In dottrina, riprendendo la vecchia classificazione del codice previgente, si è soliti distinguere tra flagranza di reato, in cui il reato è in atto al momento dell'esecuzione dell'arresto, e quasi flagranza, intesa come inseguimento in corso o immediata sorpresa con cose o tracce di reato.

Ratio Legis

Il legislatore ha qui abbracciato una definizione ampia di arresto in flagranza di reato, rispetto a quanto previsto dal codice previgente, basato sulla distinzione tra flagranza e quasi flagranza.

Spiegazione dell'art. 382 Codice di procedura penale

Le norme sull'arresto e sul fermo, unitamente a quella sull'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, conseguono a quanto disposto dall'art. 13 Cost, secondo cui l'autorità di pubblica sicurezza può adottare misure provvisoriamente limitative della libertà personale, ma solamente in casi eccezionali di necessità ed urgenza, imponendo altresì che tali misure vengano successivamente convalidate dall'autorità giudiziaria entro precisi limiti, pena la revoca e la perdita di efficacia della misura.

Arresto e fermo, al fine di sottolinearne la natura ibrida, vengono tradizionalmente definiti come misure pre-cautelari, e condividono le regole procedurali di cui agli articolo 386 e seguenti, oltre al fatto che sono consentiti solamente per determinati reati (considerati destinatari di differente tutela.

In un'ottica di necessario bilanciamento con la natura pre-cautelare dell'arresto e del fermo, l'art. 385 stabilisce comunque il principio secondo il quale essi non sono consentiti allorché, tenuto conto delle circostanze, appaia che il fatto stato commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità (v. artt. 50 e ss. c.p.).

Per quanto riguarda l'arresto (obbligatorio o facoltativo), requisito principale è che l'autore del fatto sia colto in flagranza, la quale, ai sensi della presente norma, consiste nell'essere colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo, viene inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altri, oppure con indosso cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia appena commesso il reato.

Nella prima ipotesi si parla comunemente di flagranza propria, nelle altre di flagranza impropria o quasi-flagranza.

Data la particolarità della quasi-flagranza, si impone una lettura rigorosa del dato normativo, tramite il quale la locuzione “subito dopo il reato” va intesa come un susseguirsi ininterrotto e concitato degli eventi tra la condotta illecita e l'arresto.

Altra deroghe al concetto di flagranza stricto sensu intesa sono previste dal leggi speciali, come ad esempio la c.d. flagranza differita, prevista dall'art. 8 comma 1 ter L. 401/1989, secondo cui il concetto di flagranza, e la conseguente possibilità di procedere all'arresto, si estende per 48 ore, almeno nelle ipotesi di reati commessi in occasione di eventi sportivi.

Massime relative all'art. 382 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 8694/2018

Non è consentito l'arresto in flagranza del reato di associazione a delinquere, di cui all'art. 416 cod.pen., qualora gli agenti, nell'immediatezza del fatto, non abbiano acquisito elementi di assoluta evidenza ed indicativi di una stabile struttura organizzativa volta alla realizzazione di un programma criminoso oggetto del vincolo associativo, in modo da consentire di escludere la sussistenza del mero concorso di persone nel reato. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato l'ordinanza con la quale il g.i.p. aveva escluso la flagranza del reato associativo finalizzato alla corruzione elettorale, contestato nei confronti di tre indagati sorpresi mentre erano intenti a suddividere numerosissime tessere elettorali a seconda delle indicazioni di voto cui i titolari delle stesse si sarebbero dovuti attenere).

Cass. pen. n. 20687/2017

In tema di arresto nella quasi flagranza del reato, il requisito della sorpresa del "reo" con cose o tracce del reato richiede l'esistenza di una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le "cose" o le "tracce" del reato, e dunque il susseguirsi, senza soluzione di continuità, della condotta del reo e dell'intervento degli operanti a seguito della percezione delle cose o delle tracce. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la convalida dell'arresto, nella quasi flagranza del reato di rapina aggravata, eseguito da una pattuglia della polizia che, a seguito di telefonata al 113, dopo aver inseguito l'auto segnalata, bloccava uno dei malviventi e rinveniva nell'auto la refurtiva appena trafugata, oltre agli strumenti utilizzati per la commissione del reato).

Cass. pen. n. 19948/2017

In tema di arresto operato d'iniziativa dalla polizia giudiziaria nella quasi flagranza del reato, il requisito - previsto dall'art. 382, comma primo, cod. proc. pen. - della "sorpresa" dell'indiziato "con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima" non richiede che la P.G. abbia diretta percezione dei fatti, né che la sorpresa avvenga in modo non casuale, correlandosi invece alla diretta percezione da parte della stessa soltanto degli elementi idonei a farle ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità del medesimo, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato "immediatamente prima", locuzione dal significato analogo a quella ("poco prima") utilizzata dal previgente codice di rito, di cui rappresenta una mera puntualizzazione quanto alla connessione temporale tra reato e sorpresa. (Fattispecie in cui la Corte, in riforma dell'impugnata ordinanza, ha ritenuto che legittimamente i carabinieri avessero proceduto all'arresto, nella quasi flagranza del reato di furto aggravato, di un soggetto - peraltro reo confesso - sorpreso, durante un normale controllo al confine di Stato, alla guida di un'autovettura risultata rubata poche ore prima in una città vicina).

Cass. pen. n. 39131/2016

È illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poichè, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato. (Nella specie l'arresto era stato eseguito sulla base delle sole indicazioni della persona offesa, riguardanti le generalità dell'aggressore).

Cass. pen. n. 44041/2014

In tema di arresto nella quasi flagranza del reato, il requisito della sorpresa del "reo" con cose o tracce del reato non richiede la diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, nè che la "sorpresa" avvenga in maniera non casuale, ma solo l'esistenza di una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le "cose" o le "tracce" del reato, e dunque il susseguirsi, senza soluzione di continuità, della condotta del reo e dell'intervento degli operanti a seguito della percezione delle cose o delle tracce.

Cass. pen. n. 21900/2014

È configurabile lo stato di quasi flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia purché: a) il singolo episodio lesivo risulti non isolato ma quale ultimo anello di una catena di comportamenti violenti o in altro modo lesivi; b) l'episodio delittuoso sia avvenuto immediatamente prima e l'autore di esso si sia dato alla fuga. (Nella fattispecie la Corte ha escluso la quasi flagranza per essere stato il ricorrente arrestato nel corso di incontro concordato telefonicamente con la P.G. procedente).

Cass. pen. n. 6916/2012

Lo stato di quasi flagranza ricorre quando la polizia giudiziaria abbia proceduto all'arresto in esito a ricerche immediatamente poste in essere non appena avuta notizia del reato, anche se non subito concluse ma protratte senza soluzione di continuità.

Cass. pen. n. 46159/2008

In tema di arresto nella quasi flagranza del reato, il requisito della sorpresa del reo con cose o tracce del reato non richiede la diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, nè che la "sorpresa" non avvenga in maniera casuale, ma solo l'esistenza di una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le "cose" o le "tracce" del reato e dunque il susseguirsi, senza soluzione di continuità, della condotta del reo e dell'intervento degli operanti a seguito della percezione delle cose o delle tracce.

Cass. pen. n. 42041/2008

In tema di stupefacenti, non sussiste lo stato di quasi flagranza che rende legittimo l'arresto, quando sia trascorso un certo lasso di tempo (nella specie, oltre tre ore) tra la condotta illecita ed il fattivo intervento della polizia giudiziaria, durante il quale l'azione della polizia giudiziaria si sia svolta, non per inseguire e raggiungere l'autore del reato, ma per sequestrare lo stupefacente ed assumere le dichiarazioni dei cessionari, al fine di risalire alla persona dello spacciatore.

Cass. pen. n. 8039/2005

In tema di arresto, la nozione di «quasi flagranza» di cui all'articolo 382 del c.p.p. non va intesa «rigidamente» e, comunque, avendo riguardo esclusivamente, al criterio quantitativo del lasso temporale dalla commissione del fatto. Ciò in quanto la previsione dell'arresto di chi è «sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima» trova fondamento nell'evidenza di un legame materiale della persona con il fatto, tale da autorizzare a ritenerne la sorpresa consecutiva alla commissione del reato, secondo l'economia del comportamento umano. (Da queste premesse, la Corte, accogliendo il ricorso del procuratore della Repubblica, ha annullato con rinvio l'ordinanza che non aveva convalidato l'arresto dell'indagato per furto aggravato in abitazione avendo riguardo al solo «notevole» lasso temporale intercorso dalla commissione del fatto: nella specie, oltre tre ore).

Cass. pen. n. 2873/2004

Ai fini della riconoscibilità dello stato di «quasi flagranza», il concetto di «inseguimento» comprende non solo quello in senso stretto, correlato all'autonoma iniziativa della polizia giudiziaria che direttamente ha avuto percezione del fatto, ma anche l'azione che viene subito intrapresa, su segnalazione della persona offesa o di terzi presenti, per raggiungere il soggetto da arrestare. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato ritenuto sussistente lo stato di quasi flagranza in un caso in cui l'autore del fatto, all'esito di «immediate e ininterrotte ricerche«, condotte sulla base delle indicazioni fornite dalla persona offesa, era stato arrestato, dopo circa due ore e un quarto, all'atto in cui faceva ritorno alla sua abitazione, venendo subito dopo riconosciuto dalla stessa persona offesa.

Cass. pen. n. 8015/2003

Ai fini della sussistenza dello stato di flagranza l'apprezzamento sul tempo decorso tra la commissione del fatto e l'arresto è affidato in via esclusiva al giudice di merito e, qualora correttamente motivato, non censurabile in sede di legittimità; pertanto, in caso di reato di natura permanente, può riconoscersi la sussistenza della flagranza, quando è decorso solo il tempo necessario all'espletamento di attività di indagine dirette a rintracciare il responsabile. (Fattispecie in cui nel caso di detenzione nella propria abitazione di sostanze stupefacenti a scopo di spaccio, il tempo decorso tra il rinvenimento della sostanza e l'arresto, impiegato per rintracciare il proprietario, non aveva fatto venir meno l'attualità del reato).

Cass. pen. n. 4348/2003

In tema di arresto in flagranza, il concetto di “inseguimento” ad opera della forza pubblica, sul quale si fonda la nozione della cd. quasi-flagranza, comprende ogni attività di indagine e ricerca finalizzata alla cattura dell'indiziato di reità, purché detta attività non subisca interruzioni dopo la commissione del reato, ed anche nel caso che si protragga per alcuni giorni. (Fattispecie nella quale un soggetto, datosi con successo alla fuga dopo essersi liberato al cospetto di alcuni carabinieri dello stupefacente detenuto, è stato rintracciato ed arrestato da altri militari, sette ore dopo il fatto, all'interno di un esercizio pubblico, a seguito di ricerche definite attive ed ininterrotte dalla polizia giudiziaria).

Cass. pen. n. 39348/2002

Il reato di possesso di carta di credito contraffatta che sia stato contestato autonomamente non può considerarsi assorbito nell'ipotesi, logicamente e cronologicamente antecedente, della sua acquisizione e pertanto deve essere considerato come fattispecie delittuosa di natura permanente, con la conseguenza che per esso si configura lo stato di flagranza secondo la previsione dell'art. 382, comma 2, c.p.p. (Fattispecie relativa a richiesta del P.M. di convalida dell'arresto e di contestuale giudizio direttissimo, rigettata dal giudice sul rilievo che, non potendo concorrere il possesso, attuale, con la pregressa acquisizione, esso doveva considerarsi assorbito in quest'ultima, con conseguente esclusione dello stato di flagranza).

Cass. pen. n. 3032/1999

Non è legittimo l'arresto in flagranza quando manchi in chi vi procede la immediata ed autonoma percezione delle tracce del reato e del loro collegamento con l'indagato (così detta quasi-flagranza); invero, nel caso in cui la individuazione del soggetto attivo del reato si fondi, non sulla diretta percezione dei fatti da parte di chi opera l'arresto, ma sulle indicazioni di terze persone, pur presenti ai fatti, o su dichiarazioni confessorie dello stesso accusato, si richiede un apprezzamento di elementi probatori estranei alla ratio dell'istituto. (Fattispecie in cui l'agente, resosi responsabile di furto in un supermercato, era stato tratto in arresto perché riconosciuto da un commesso, cui era stato mostrato, mentre era per strada, dalla polizia giudiziaria).

Cass. pen. n. 2879/1999

Nel concetto di «inseguimento» da parte della polizia giudiziaria, richiamato dall'art. 382 c.p.p., rientra non solo l'inseguimento in senso stretto ma anche l'azione che, senza soluzione di continuità, viene intrapresa subito dopo la commissione di un reato per raggiungere la persona da arrestare. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato ritenuto che correttamente fosse stato riconosciuto lo stato di flagranza nel caso di soggetto che, riuscito a dileguarsi all'atto in cui la polizia giudiziaria, avendo assistito al fatto criminoso, aveva operato l'arresto di alcuni complici, era stato identificato e raggiunto, sulla scorta delle dichiarazioni rese da questi ultimi, nei pressi della sua abitazione).

Cass. pen. n. 5508/1998

In tema di arresto operato d'iniziativa dalla polizia giudiziaria, la disposizione di cui all'art. 382, comma 2, c.p.p. — secondo la quale si considera in stato di flagranza colui che è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato «immediatamente prima» — va intesa nel senso che debba esistere una stretta connessione temporale fra il fatto-reato e la sorpresa con tracce dello stesso, sì che possa rilevarsi un'azione svolta senza soluzione di continuità per raggiungere ed arrestare l'autore dell'episodio criminoso. Fermo restando pertanto che l'intervallo temporale tra fatto e sorpresa in flagranza, pur non potendo essere aprioristicamente determinato in base ad un criterio di carattere generale, deve comunque essere di breve entità, è obbligo del giudice della convalida verificare di volta in volta in concreto se gli eventi — commissione del fatto, avvio delle indagini, sorpresa con tracce — si siano susseguiti senza intervalli ed in stretta continuità.

Cass. pen. n. 1350/1998

Ai fini della sussistenza dello stato di flagranza previsto dall'art. 382 c.p.p., l'apprezzamento sul tempo decorso tra commissione del fatto ed arresto è affidato in via esclusiva al giudice di merito, come è dimostrato dal fatto che il legislatore ha fatto riferimento a locuzioni avverbiali quali «subito dopo» o «immediatamente prima», e tale apprezzamento, se correttamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità. (Fattispecie in cui pur essendo decorse alcune ore dal rinvenimento e sequestro della droga all'arresto dell'indagato, è stata ritenuta motivazione sufficiente, sia pure sintetica, quella che il tempo decorso era stato calcolato «con riferimento al momento in cui l'arresto era stato formalizzato e il tempo trascorso era stato necessario per l'espletamento delle attività di indagini quali perquisizione e sequestro della droga e redazione materiale degli atti»).

Cass. pen. n. 1681/1996

La flagranza è configurabile tutte le volte che sia possibile stabilire un nesso tra il soggetto e il reato, in specie con l'elemento materiale di questo, dovendo le condotte in cui l'illecito si sostanzia essere ancora in corso, e cioè dovendo sussistere un rapporto di contestualità tra il comportamento del reo e l'intervento della polizia giudiziaria.

Cass. pen. n. 1314/1995

Per la sussistenza dello stato di quasi flagranza, in caso di fuga dell'autore del fatto criminoso, occorre che l'inseguimento da parte della polizia giudiziaria inizi subito dopo il reato, senza che occorra che si concluda entro brevissimo tempo, potendosi anche protrarre per alcuni giorni e dovendosi tenere conto pure del tempo materiale strettamente necessario alla P.G. per giungere sul posto e per mettersi, sulla base di precise indicazioni, sulle tracce evidenti dell'autore del reato o di chi appaia tale.

Cass. pen. n. 1646/1994

Ai fini della legittimità dell'arresto nel cosiddetto stato di «quasi flagranza», il concetto di inseguimento espresso dal legislatore comprende non solamente il vero e proprio inseguimento in senso stretto, che può protrarsi persino per un certo arco di tempo non breve, ma anche l'azione, senza soluzione di continuità, intrapresa subito dopo la commissione del reato dalla polizia giudiziaria per raggiungere la persona da arrestare. (Nella specie l'indicazione dell'autore del reato proveniva dalla vittima, deceduta subito dopo a seguito dei reiterati colpi di pistola sparatigli da brevissima distanza).

Cass. pen. n. 420/1990

La definizione dello stato di flagranza nel reato, formulata nell'art . 382 del nuovo c.p.p., pur con terminologia diversa, ripropone nella sostanza quella dell'art. 237 del preesistente codice di rito, puntualizzando solo maggiormente il concetto di «sorpresa» come fatto esterno al soggetto attivo, che comprende sia la situazione della flagranza propriamente detta che quelle di quasi-flagranza. La locuzione normativa «immediatamente prima», in particolare, non costituisce sostanziale immutazione rispetto a quella usata dall'art. 237 del vecchio c.p.p., rappresentando solo una puntualizzazione sulla connessione temporale tra il fatto reato e la sorpresa con tracce del pregresso reato.

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