Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 68 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 68 Costituzione

(1) I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni [122 4].

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (2).

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento a intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Note

(1) Articolo modificato dalla L. Cost. 29 ottobre 1993, n. 3.
(2) La novella del 1993, sull'onda degli scandali c.d. di mani pulite, ha ristretto il perimetro di operatività della disposizione. Prima, infatti era previsto che il Parlamento dovesse autorizzare sia l'inizio di indagini su un membro di un Camera sia il suo arresto in attuazione di una condanna definitiva.

Ratio Legis

Le immunità parlamentari furono introdotte dal costituente per consentire a deputati e senatori di svolgere il proprio lavoro liberamente e senza interferenze.

Brocardi

Fumus persecutionis

Spiegazione dell'art. 68 Costituzione

La carta costituzionale riconosce ai singoli parlamentari determinate prerogative irrinunciabili, le quali perseguono lo scopo di tutelare la regolarità e l'indipendenza del mandato parlamentare, in ossequio al principio del rispetto della piena rappresentatività degli organi elettivi.

Tali prerogative sono:
  • l'insindacabilità, secondo cui i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni. Tale principio tutela la libertà di espressione del parlamentare, al fine di evitare possibili condizionamenti che potrebbero derivargli dalla consapevolezza di dover render conto dell'attività svolta. L'insindacabilità delle opinioni si estende anche al di fuori del Parlamento, quando l'attività è connessa alle funzioni parlamentari. Tale concetto è stato ribadito dalla Corte Costituzionale anche dopo che la l. 20 giugno 2003, n. 140 (c.d. lodo Schifani, emanata per dare attuazione al dettato costituzionale) ha esplicitamente esteso le menzionate garanzie alle attività extraparlamentari di critica, divulgazione ecc.;
  • l'immunità penale, secondo cui nessun parlamentare, senza autorizzazione della Camera di appartenenza, può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale o detenuto, salvo che in esecuzione di sentenza penale irrevocabile, ovvero sia colto in flagranza di delitto, se la legge prevede l'arresto obbligatorio (art. 380 c.p.p.). Analoga autorizzazione è richiesta per le intercettazioni e per il sequestro di corrispondenza. Le Camere possono negare questa autorizzazione solo se ritengono che gli atti in esame mirano a perseguitare, e non a perseguire, i propri membri, incidendo, cioè, sulla loro funzione di parlamentari. Dal punto di vista procedimentale, è previsto che la richiesta sia inoltrata dal Presidente della Camera di appartenenza alla Giunta per le elezioni (Camera) ed alla Giunta per le elezioni e le immunità (Senato). Quindi essa passa all'assemblea che, su parere della Giunta, decide.

L'istituto dell'immunità rappresenta una garanzia affinché il parlamentare possa svolgere il proprio mandato in completa indipendenza e senza subire attacchi arbitrari da parte dell'autorità giudiziaria. Tuttavia, come per quanto riguarda l'insindacabilità, tale garanzia non può degenerare nella creazione di un privilegio personale.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!