1. Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare [281, 282, 283] perdono efficacia quando dall'inizio della loro esecuzione [293] è decorso un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti dall'articolo 303(1).
2. Le misure interdittive [287-290] non possono avere durata superiore a dodici mesi perdono efficacia quando è decorso il termine fissato dal giudice nell'ordinanza. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione nei limiti temporali previsti dal primo periodo del presente comma(2).
[2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, primo comma, e 320 del codice penale, le misure interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione anche oltre sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall'articolo 303](3).
3. L'estinzione delle misure non pregiudica l'esercizio dei poteri che la legge attribuisce al giudice penale o ad altre autorità nell'applicazione di pene accessorie [28-37 c.p.] o di altre misure interdittive(4).