Cass. pen. n. 7757/2025
In tema di misure interdittive, le esigenze cautelari correlate al pericolo di inquinamento probatorio e al pericolo di reiterazione del reato devono necessariamente concorrere, sicché, nell'incidente cautelare, è necessario accertare la persistente vigenza della misura disposta in ragione della ritenuta sussistenza anche del pericolo di inquinamento della prova, in quanto il disposto dell'art. 308, comma 2, cod. proc. pen., nel limitare la possibilità di rinnovare la misura ai soli casi in cui si renda necessario fronteggiare tale pericolo, postula l'esistenza di una misura tuttora in essere. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva motivato sulle sole esigenze di special-prevenzione e non anche sul pericolo di inquinamento probatorio, egualmente fondante l'applicazione della misura interdittiva). (Annulla in parte con rinvio, Trib. Libertà Salerno, 17/10/2024)
Cass. pen. n. 36843/2023
In tema di misure interdittive, la flessibilità della disciplina relativa al termine di durata prevista dall'art. 308, comma 2, cod. proc. pen. - come novellato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 - impone al giudice della cautela un onere di motivazione in merito al termine indicato nell'ordinanza, a maggior ragione nel caso in cui esso coincida con quello massimo legale. (Annulla con rinvio, Trib. Libertà Reggio Calabria, 16/12/2022)
Cass. pen. n. 28693/2020
In tema di misure cautelari personali non custodiali, la regola di cui all'art. 308, comma 1, cod. proc. pen., concernente il raddoppio dei termini previsti dall'art. 303 cod. proc. pen., trova applicazione anche con riferimento ai termini di fase. (Conf. n. 3669 del 1990, Rv. 186045-01; n. 2561 del 1990, Rv. 185372-01; n. 587 del 1990, Rv. 183741-01; n. 3012 del 1989, Rv. 182970-01). (Rigetta, Trib. Libertà Genova, 03/02/2020)
Cass. pen. n. 4178/2017
In tema di misure interdittive, la flessibilità della disciplina relativa al termine di durata prevista dall'art. 308, comma secondo, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice della cautela un onere di motivazione in merito al termine indicato nell'ordinanza, a maggior ragione là dove questo coincida con quello massimo legale.
Cass. pen. n. 11748/2014
In tema di durata delle misure cautelari personali interdittive, la disposizione speciale contenuta nell'art. 308, comma secondo bis, c.p.p., secondo cui le stesse perdono efficacia decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione, si applica ai soli delitti contro la P.A. ivi indicati, e non anche alle corrispondenti fattispecie tentate, in quanto il comma secondo bis non contiene alcun riferimento a queste ultime, e, quindi, per le stesse opera la regola generale prevista dal comma secondo del medesimo articolo, che fissa il più breve termine di due mesi.
Cass. pen. n. 1420/1996
In tema di misure cautelari personali non sussiste l'interesse alla decisione dell'impugnazione proposta avverso il provvedimento applicativo di una misura interdittiva, quando questa abbia perso efficacia per il decorso del termine massimo (due mesi) di durata. A siffatta misura, invero, non si estende l'istituto della riparazione pecuniaria, che solo può giustificare la persistenza dell'interesse all'impugnazione quando la misura sia cessata.
Cass. pen. n. 1536/1993
I termini di durata massima stabiliti dall'art. 303 c.p.p. si riferiscono alla custodia cautelare in generale, ossia ad una categoria più vasta della custodia cautelare in carcere che si pone rispetto alla prima in un rapporto di genere a specie. Conseguentemente anche agli arresti domiciliari si applicano i termini previsti da detta norma e non quelli di cui al successivo art. 308 c.p.p., atteso che il quinto comma dell'art. 284 c.p.p. equipara gli arresti domiciliari alla custodia cautelare.