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Articolo 37 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Pene accessorie temporanee: durata

Dispositivo dell'art. 37 Codice Penale

Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione, per insolvibilità del condannato [136]. Tuttavia, in nessun caso essa può oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria [79, 139, 140](1)(2).

Note

(1) Per quanto attiene alla materia della circolazione stradale si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 116, comma 18, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285,poi modificato dall'art. 19, c. 1, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
(2) Salvo poche eccezioni, le pene accessorie hanno durata temporanea, determinata con vari criteri: misura fissata dal legislatore; discrezionalità del giudice entro i limiti indicati; in mancanza dei primi due, soccorre il principio di equivalenza cronologica alla pena principale.

Ratio Legis

La norma risponde all'esigenza di porre dei limiti alla durata delle pene accessorie.

Spiegazione dell'art. 37 Codice Penale

La norma in oggetto specifica che, quando non è determinata dal codice la durata di una pena accessoria temporanea, questa va intesa come applicata per tutta la durata della pena principale.
Tuttavia, la durata non potrà mai essere inferiore nel minimo e superiore nel massimo a quella prevista per le singole disposizioni in materia, soprattutto dall'art. 79 disciplinante i limiti di aumento delle pene accessorie nei casi di concorso di reati.

Sulla questione della determinatezza o meno delle singole pene accessorie è intervenuta la Cassazione a sez. unite (sent. n. 640/15), la quale ha stabilito che sono riconducibili al novero delle pene accessorie non determinate dalla legge quelle per le quali sia previsto un minimo ed un massimo edittale ovvero uno soltanto dei suddetti limiti, ragione per cui la loro durata deve essere dal Giudice uniformata a quella della pena principale inflitta.

In sintesi dunque, se la legge determina la durata della pena accessoria in misura fissa (ad es. anni cinque ex art. 29) non si pone alcun problema; se invece è previsto solo un limite minimo e massimo di durata, il Giudice dovrà sì rispettare i limiti, ma non potrà deciderne l'entità temporale e potrà solamente uniformare la pena accessoria a quella principale.

Massime relative all'art. 37 Codice Penale

Cass. pen. n. 19108/2021

In tema di pene accessorie, la durata dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici ex art. 317-bis cod. pen., va determinata in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non mediante il ricorso alla perequazione automatica di cui all'art. 37 cod. pen., anche in caso di applicabilità, "ratione temporis", della formulazione dell'art. 317-bis precedente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lett. m), della legge 9 gennaio 2019, n. 3.

Cass. pen. n. 36256/2020

In tema di reati fallimentari, la durata delle pene accessorie deve essere determinata in concreto dal giudice sulla base dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., da parametrarsi, con specifica ed adeguata motivazione, alla funzione preventiva ed interdittiva delle stesse.

Cass. pen. n. 26601/2020

n tema di reati fallimentari, è consentito al giudice dell'esecuzione procedere, secondo i criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., alla rideterminazione della durata delle pene accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, inflitte con sentenza definitiva in misura pari a dieci anni, quando ne sia richiesto l'adeguamento al nuovo testo della norma, come risultante dalla interpretazione dalla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, che prevede una durata variabile con il solo limite massimo insuperabile di dieci anni.

Cass. pen. n. 7034/2020

Non è sindacabile in sede di legittimità il provvedimento del giudice del merito che, avvalendosi del proprio potere discrezionale, determini, in base ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., con specifica e adeguata motivazione, le pene accessorie fallimentari nella misura massima prevista dalla legge, senza rapportarle automaticamente alla durata della pena principale.

Cass. pen. n. 28910/2019

La durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen.

Cass. pen. n. 8041/2018

La durata delle pene accessorie temporanee previste dall'art. 12 del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, conseguenti alla condanna per reati tributari, deve essere dal giudice uniformata, ai sensi dell'art. 37 cod. pen., a quella della pena principale inflitta.

Cass. pen. n. 4916/2017

In tema di reati tributari, la durata delle pene accessorie temporanee previste dall'art. 12 del D.L.vo n. 74/2000 va fissata nella stessa misura di quella delle pene principali, in applicazione della regola stabilita dall'art. 37 c.p., ogni qual volta essa rientri nella forbice segnata dai minimi e dai massimi stabiliti per ciascun tipo di pena dal medesimo art. 12. (Nella specie, alla stregua di tale principio, in un caso in cui, a fronte di una condanna ad otto mesi di reclusione, la durata delle pene accessorie previste dal comma 1, lett. a), b) e c) dell'art. 12 del D.L.vo n. 74/2000 era stata fissata nell'unica misura di un anno, la Corte, in parziale accoglimento del ricorso dell'imputato, ha rideterminato nella stessa misura della pena principale la pena accessoria di cui alla lett. a), per la quale la norma stabilisce un minimo di mesi sei ed un massimo di anni uno, lasciando invece invariata la durata di un anno per le altre due pene accessorie, essendo stabilita nella medesima misura, per queste ultime, la loro durata minima).

Le pene accessorie temporanee conseguenti la condanna per reati tributari previste dall'art. 12 del D.Lgs. n.74 del 2000 hanno limiti edittali minimi e massimi prefissati dal legislatore ed, in relazione ad esse, non opera il principio dell'uniformità temporale tra pena accessoria e pena principale, ma deve essere il giudice, nell'ambito dell'intervallo temporale indicato, a stabilire la concreta durata della pena accessoria da irrogare.

Cass. pen. n. 14954/2015

Nel caso di pluralità di reati - unificati dal vincolo della continuazione - la durata della pena accessoria secondo il criterio fissato dall'art. 37 cod. pen. va determinata con riferimento alla pena principale inflitta per la violazione più grave, con l'eccezione dell'ipotesi di continuazione fra reati omogenei, nella quale l'identità dei reati unificati comporta necessariamente la applicazione di una pena accessoria per ciascuno di essi, di modo che la durata complessiva va commisurata all'intera pena principale inflitta con la condanna, ivi compreso l'aumento per la continuazione, ferma restando in ogni caso la necessità di rispettare il limite edittale massimo previsto per la specifica sanzione accessoria da applicare.

Cass. pen. n. 697/2014

In tema di pene accessorie, quando la durata di una pena accessoria temporanea è determinata dalla legge solo nella misura massima, non trova applicazione il principio dell'uniformità temporale tra pena accessoria e pena principale previsto dall'art. 37 cod. pen., ma spetta al giudice determinarne in concreto la durata applicando i parametri di cui all'art. 133 cod. pen.

Cass. pen. n. 29780/2010

Rientra nella nozione di pena accessoria non espressamente determinata dalla legge, quella per cui sia previsto un minimo ed un massimo, sicché, in tali casi, la durata della pena accessoria va parametrata dal giudice a quella della pena principale inflitta; qualora tuttavia, sussista il concorso eterogeneo di reati si deve aver riguardo alla pena principale inflitta per il reato cui la stessa pena accessoria si riferisce, non potendosi irrogare una pena accessoria in relazione a reato che non la prevede.

Cass. pen. n. 13579/2010

La pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un impresa commerciale applicata con la sentenza di condanna per il reato di bancarotta (nel caso di specie, semplice documentale), siccome è dalla legge determinata solo nel massimo, deve avere durata eguale a quella della pena principale inflitta, secondo quanto previsto dall'art. 37 c.p..

Cass. pen. n. 41874/2008

Rientra nella nozione di pena accessoria, non espressamente determinata dalla legge, quella per la quale è previsto un minimo ed un massimo, sicché, in tali casi, la durata della pena accessoria va parametrata dal giudice a quella della pena principale inflitta. (Fattispecie relativa alle pene accessorie previste per i reati tributari dall'art. 12 D.L.vo n. 74 del 2000 ).

Cass. pen. n. 25229/2008

Agli effetti dell'art. 37 c.p., pena accessoria di durata espressamente determinata dalla legge è anche quella per la quale la legge contempli un minimo ed un massimo spettando in tali casi al giudice, nell'ambito di tale intervallo temporale, stabilirne la concreta durata ricorrendo ai criteri di cui all'art. 133 c.p.

Cass. pen. n. 19807/2008

La durata delle pene accessorie temporanee conseguenti di diritto alla condanna e fissata dalla legge solo nel massimo, quando non sia stata espressamente determinata dal giudice, è eguale a quella della pena principale inflitta. (Nella specie, relativa a ritiro della patente e divieto di espatrio irrogati come effetto della condanna per delitto in tema di stupefacenti, il giudice di primo grado aveva genericamente applicato in sentenza le pene accessorie «per la durata minima di legge ». In relazione a tale formula la Corte ha ritenuto che essa non potesse interpretarsi come riferita a un sol giorno, ma dovesse intendersi come ragguagliata al periodo di durata della pena principale, purché non oltre i limiti del massimo edittale previsto per le sanzioni accessorie e, di conseguenza, ha giudicato corretta l'individuazione, da parte del giudice dell'esecuzione nella durata di un anno pari alla pena della reclusione inflitta dal giudice della cognizione quella delle pene accessorie ).

Cass. pen. n. 39337/2007

La pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di imprese commerciali ed all'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per dieci anni prevista dall'art. 216, u.c., L. fall., non è indeterminata e si sottrae, pertanto, alla disciplina di cui all'art. 37 c.p.

Cass. pen. n. 17542/2006

In tema di pene accessorie, nel caso di condanna per reato continuato, nel commisurare la durata della pena accessoria a quella principale deve farsi riferimento alla pena base inflitta per la violazione più grave e non a quella complessiva, comprensiva cioè dell'aumento per la continuazione.

Cass. pen. n. 11383/2003

Qualora la condanna inflitta per i delitti di cui agli artt. 314 e 317 c.p. sia inferiore ai tre anni di reclusione, la pena accessoria da irrogare è la interdizione temporanea, commisurata alla pena principale.

Cass. pen. n. 16038/1978

Quando la condanna comprende congiuntamente e la pena detentiva e la pena pecuniaria e comporta l'applicazione di una pena accessoria, per la determinazione della durata di questa si deve tenere conto, a norma dell'art. 37 c.p., anche della pena pecuniaria che dovrebbe scontarsi per conversione.

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