1. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari(1), [289 2, 290 2], le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.
Note
(1)
Le disposizioni riguardanti le singole misure interdittive derogano a tale regola generale con riferimento a determinate figure delittuose (es. artt. 288, 289 e 290).