1. Con il provvedimento che dispone il divieto di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti [35, 35 bis c.p.](1).
2. Qualora si proceda per un delitto contro l'incolumità pubblica [422-452] o contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio [499-518] ovvero per alcuno dei delitti previsti dalle disposizioni penali in materia di società e di consorzi [2621 ss.] o dagli articoli 353, 355, 373, 380 e 381 del codice penale, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma 1(2).