Cass. pen. n. 40999/2025
In tema di revoca o di modifica della misura cautelare, il "fatto nuovo" rilevante a tal fine, allegato dall'istante, deve essere costituito da elementi di sicura valenza sintomatica, non valutati in precedenza, idonei a determinare un mutamento delle esigenze cautelari ravvisate al momento dell'applicazione. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la novità delle allegazioni difensive già esaminate in sede di applicazione della misura interdittiva del divieto temporaneo dell'esercizio della professione forense, nonché l'idoneità della delibera di sospensione dalla professione, in quanto adottata su richiesta dello stesso imputato e, pertanto, revocabile). (Dichiara inammissibile, Trib. Libertà Taranto, 31/07/2025)
Cass. pen. n. 19071/2025
In tema di misure cautelari interdittive, il divieto temporaneo di esercitare una professione di cui all'art. 290 cod. proc. pen. trova applicazione non solo con riguardo a quelle protette o vigilate da leggi speciali e soggette all'obbligo di iscrizione, ma anche in relazione a quelle aventi ad oggetto prestazioni di contenuto professionale o intellettuale oggetto di un rapporto di lavoro autonomo. (Fattispecie relativa a esercizio della professione di "massaggiatore olistico"). (Rigetta, Trib. Libertà Brescia, 19/11/2024)
Cass. pen. n. 9383/2021
In tema di sospensione dall'esercizio di professioni o imprese, il giudice è tenuto ad individuare e specificare, in base alle esigenze concrete, l'attività cui la temporanea sospensione si riferisce e tale giudizio non è sindacabile in sede di legittimità. (Rigetta, Trib. Libertà Messina, 15/02/2021)
Cass. pen. n. 12827/2018
È illegittimo il sequestro preventivo dell'autorizzazione amministrativa alla vendita legittimamente conseguita, ma utilizzata per svolgere un'attività commerciale illecita (vendita di merce con marchi contraffatti su banchi di mercato pubblico), poichè, ritenendo altrimenti, si realizzerebbe, attraverso il sequestro, una misura cautelare interdittiva "impropria", senza far ricorso, come invece necessario, al provvedimento previsto dall'art. 290 cod. proc. pen..
Cass. pen. n. 10607/2018
Ai fini dell'applicabilità della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di una professione, prevista dall'art. 290 cod. proc. pen., il termine professione deve intendersi nel senso ampio, includendo, anche le prestazioni di contenuto professionale o intellettuale non soggette a obbligo di iscrizione o disciplinate da leggi speciali ma oggetto di un rapporto di lavoro autonomo. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto esente da censure l'ordinanza che aveva disposto la misura interdittiva del divieto di esercizio della professione per un'operatrice socio sanitaria legata da un rapporto di lavoro autonomo con una struttura assistenziale per anziani).
Cass. pen. n. 3106/1999
La inabilitazione all'esercizio della professione notarile ex art. 140 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 ha natura di misura cautelare interdittiva conseguente alla promozione di un procedimento penale, ed è riconducibile alla misura del divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali prevista in via generale dall'art. 290 c.p.p. Data tale natura cautelare della misura, questa prescinde da finalità relative alla salvaguardia del prestigio e del decoro della professione notarile, che sono invece proprie delle sanzioni disciplinari, le quali sono del tutto autonome rispetto al procedimento penale.