(massima n. 1)
Nella procedura esecutiva per espropriazione immobiliare, il termine stabilito dall'art. 566 cod. proc. civ. per gli interventi tardivi dei creditori iscritti e privilegiati č unico per tutti i creditori, essendo costituito dall'udienza in cui, avvisate le parti dell'avvenuto deposito del progetto di distribuzione, il giudice dell'esecuzione č messo in condizione di dichiarare, in assenza di contestazioni, l'esecutivitā del progetto; deve, pertanto, escludersi che il suddetto termine possa decorrere, per ciascun creditore, dal momento in cui ha ricevuto l'avviso suddetto.