(massima n. 1)
Nell'espropriazione presso terzi promossa contro enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale, e nel regime di cui all'art. 14, comma 1 bis, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successivamente modificato dall'art. 44 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, l'inefficacia del pignoramento per mancata emissione, entro un anno dal compimento dello stesso, dell'ordinanza di assegnazione può essere dedotta anche dal terzo pignorato, interessato a non restare vincolato dal pignoramento oltre il termine di legge, mediante opposizione agli atti esecutivi da proporre avverso l'ordinanza di assegnazione pronunciata oltre il decorso dell'anno.