(massima n. 1)
L'efficacia di titolo esecutivo, nei confronti del terzo, della ordinanza di assegnazione, al creditore procedente o ai creditori intervenuti, della somma pignorata presso di lui e l'impossibilità per quest'ultimo di ottenerne la revoca, con provvedimento del giudice dell'esecuzione o con sentenza resa in un giudizio introdotto mediante un'opposizione, postulano la dichiarazione positiva del terzo, cioè che egli abbia ammesso di essere debitore dell'esecutato, mentre è affetto da abnormità, non trovando una collocazione giuridica e razionale nel sistema normativo su cui è imperniata la espropriazione forzata presso terzi, il provvedimento di assegnazione del credito emesso in mancanza del suindicato presupposto. (Nella specie, il giudice dell'esecuzione aveva revocato, su ricorso del terzo pignorato, l'ordinanza di assegnazione della somma, rilevando la carenza della dichiarazione positiva del terzo. Il Supremo Collegio ha ritenuto corretta la revoca, enunciando il principio che precede).