Che cosa significa "Intervento tardivo (processo esecutivo)"?
È quello che avviene oltre i termini previsti per legge dagli articoli 525, 551 e 563 del c.p.c. ma comunque prima che avvenga la distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati.
La tardività comporta che gli intervenuti possano soddisfarsi solo sull'eventuale residuo che sopravanza dopo la soddisfazione del creditore procedente e dei creditori intervenuti tempestivamente.
La tardività comporta che gli intervenuti possano soddisfarsi solo sull'eventuale residuo che sopravanza dopo la soddisfazione del creditore procedente e dei creditori intervenuti tempestivamente.