(massima n. 1)
In tema di espropriazione mobiliare, l'art. 524 c.p.c. č ispirato all'esigenza di realizzare un unico processo esecutivo al fine di rendere operante il concorso dei creditori, con la conseguenza che, qualora pił pignoramenti eseguiti sullo stesso bene non confluiscano sin dalla fase iniziale nello stesso processo esecutivo, il giudice dell'esecuzione che ne venga a conoscenza su iniziativa di parte o d'ufficio deve provvedere alla loro riunione, revocando l'ordinanza di assegnazione emessa in uno di essi e non ancora eseguita, e dare corso al prosieguo della procedura esecutiva.