(massima n. 1)
Allorquando il giudice dell'esecuzione venga comunque a conoscenza (d'ufficio e su rilievo di parte) della contemporanea pendenza di due procedimenti esecutivi ricollegabili a due pignoramenti diretti sul medesimo bene, deve necessariamente provvedere alla riunione dei due procedimenti esecutivi e revocare il provvedimento di assegnazione eventualmente emesso in uno dei procedimenti.